Cessata materia del contendere per soddisfazione tardiva della carta docente (TAR Lombardia n. 3203 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.c. per l’esecuzione di una sentenza che ha condannato l’Amministrazione a corrispondere un beneficio economico, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa creditoria da parte dell’Amministrazione stessa, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso comporta che le spese di lite rimangano a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere alla ricorrente, docente, la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale, passato in giudicato e notificato all’Amministrazione, non era stato spontaneamente eseguito nel termine di legge.
La ricorrente ha quindi proposto azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’accredito dell’importo sulla carta docente e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota depositata nelle more del giudizio, la ricorrente aveva comunicato l’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese del procedimento.
La soddisfazione della pretesa creditoria, attestata dalla stessa parte ricorrente, ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito dell’ottemperanza. Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di definire il giudizio quando sopravvenga una situazione tale da rendere l’originaria domanda priva di oggetto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha evidenziato che la pretesa è stata soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza ha determinato l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione, che con il proprio inadempimento ha reso necessario il ricorso al giudice dell’ottemperanza.
Le spese sono state liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. La pronuncia conferma che l’esecuzione spontanea successiva alla proposizione del giudizio non esime l’Amministrazione dalla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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