Mobilità della Guardia di Finanza e limiti dell’azione di accertamento (TAR Lombardia n. 3204 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di accertamento dell’interesse legittimo costituisce rimedio di carattere eccezionale, esperibile solo quando risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale, ossia in mancanza del provvedimento da impugnare ovvero quando le azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela. L’accertamento del diritto a partecipare a future procedure di mobilità è inammissibile quando la pronuncia interferisca con poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., tanto più se connotati da discrezionalità. La domanda di annullamento del provvedimento di archiviazione di un’istanza di trasferimento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, anche in caso di accoglimento, non avrebbe conseguito il trasferimento per collocazione non utile in graduatoria. Il mero accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ex art. 34, comma 3, c.p.a., richiede una manifestazione di interesse resa nelle forme dell’art. 73 c.p.a. e va respinto se l’atto è legittimo.
Il Fatto
Un maresciallo della Guardia di Finanza, in servizio presso il Reparto T.L.A. Lombardia, presentava istanza di trasferimento per una sede in Puglia nell’ambito del “Piano nazionale degli impieghi per bandi 2025”. L’amministrazione archiviava la domanda, ritenendo il militare soggetto al vincolo quinquennale di permanenza nelle funzioni tecnico-logistico-amministrative, con possibilità di mobilità solo verso sedi dotate di articolazioni del medesimo comparto. Il militare impugnava il provvedimento e, successivamente, anche la graduatoria finale, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto al trasferimento e l’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini di una futura azione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il ricorrente, anche se la domanda fosse stata valutata, si sarebbe collocato al secondo posto con un punteggio inferiore rispetto al primo graduato, cui è stato destinato l’unico trasferimento disponibile. Nessuna utilità residua poteva derivare dalla decisione di merito, non risultando alcuna rinuncia da parte dell’assegnatario.
La domanda caducatoria e quella di accertamento del diritto al trasferimento, spiegate con i motivi aggiunti, sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse: il ricorrente non avrebbe comunque conseguito il bene della vita, essendosi collocato in posizione non utile in graduatoria.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto ad accedere senza vincoli alle future procedure di mobilità, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, secondo cui l’azione di accertamento autonomo dell’interesse legittimo è rimedio eccezionale, legittimato solo in casi di indispensabilità. Ha inoltre richiamato l’art. 31, comma 3, c.p.a. e l’art. 34, comma 2, c.p.a., che impediscono pronunce su poteri non ancora esercitati e con margini di discrezionalità. Nel caso di specie, i rimedi tipici erano stati percorsi e la pronuncia richiesta avrebbe interferito con poteri amministrativi futuri, caratterizzati da discrezionalità organizzativa. La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Il Collegio ha infine scrutinato la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ritenendola ammissibile alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, ma infondata nel merito. Ha accertato la legittimità del provvedimento di archiviazione: il vincolo quinquennale per il personale T.L.A. non costituisce divieto generalizzato di mobilità, ma limitazione ai trasferimenti tra uffici del medesimo comparto, per salvaguardare l’investimento formativo. Ha altresì respinto le censure di contraddittorietà e disparità di trattamento, non sufficientemente provate.
Nota della Redazione
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