Accesso agli atti assorbito dal riscontro tardivo: nulla a provvedere (TAR Abruzzo n. 330 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti proposta in via incidentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e art. 116, co. 2, c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione abbia comunque riscontrato l’istanza, sia pure in ritardo, producendo la documentazione richiesta. In tal caso il giudice, non potendo pronunciarsi sul merito dell’ostensione per difetto dell’interesse attuale, dichiara nulla a provvedere sul capo incidentale. Il riscontro tardivo dell’istanza di accesso non incide sulla legittimità della procedura concorsuale impugnata, che resta separatamente sindacabile nel giudizio principale.
Il Fatto
Uno studente impugnava davanti al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la graduatoria generale di merito relativa all’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, pubblicata il 20 febbraio 2026, chiedendone la sospensione. Contestava anche gli scorrimenti successivi della graduatoria e gli atti presupposti della selezione, deducendone l’illegittimità per la mancata collocazione utile del ricorrente. In via incidentale, lo studente proponeva inoltre domanda di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art. 116, co. 2, c.p.a., per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta all’Ateneo con istanza del 21 febbraio 2026.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, esaminata la domanda di accesso proposta in via incidentale, rilevava che l’istanza del 21 febbraio 2026 era stata riscontrata dall’Amministrazione universitaria il successivo 1° aprile 2026. La produzione della documentazione richiesta, sebbene tardiva rispetto ai termini di legge, determinava il venir meno dell’interesse all’ostensione giudiziale, atteso che l’oggetto della domanda era stato comunque soddisfatto.
La declinatoria di nulla a provvedere sulla domanda incidentale di accesso consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione: il giudice non è chiamato ad accertare la legittimità del comportamento dell’Amministrazione, ma solo a verificare se residui un interesse attuale alla tutela richiesta. Una volta intervenuto il riscontro tardivo, tale interesse risulta assorbito e la questione dell’ostensione diviene priva di oggetto.
La pronuncia non definisce il giudizio principale, che resta pendente per l’esame delle censure avverso la graduatoria e gli atti della procedura selettiva. La decisione è adottata nella camera di consiglio del 12 giugno 2026 ai sensi dell’art. 116 c.p.a., che disciplina il rito speciale in materia di accesso, con ordinanza collegiale.
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Nota della Redazione
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