Spese nel giudizio di ottemperanza solo con provvedimenti decisori (Cons. Stato n. 10123 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: occorre distinguere i provvedimenti decisori da quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, come l’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta. A norma dell’art. 114, c. 8, c.p.a. sono impugnabili solo i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza in funzione decisoria. Corollario è che solo i provvedimenti decisori devono recare la statuizione sulle spese: l’art. 26, c. 1, c.p.a. la prevede quando il giudice “emette una decisione” e rinvia all’art. 91 c.p.c., che la collega alla sentenza che chiude il processo; il c.p.a. la impone per i provvedimenti non definitivi solo dove lo dice espressamente, come in materia cautelare. L’inerzia del commissario ad acta legittima un incidente di esecuzione, non il reclamo, riservato agli atti del commissario.

Il Fatto

La vicenda riguarda un giudizio di ottemperanza instaurato davanti al TAR Lazio per l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della c.d. legge Pinto. Dopo la sentenza di ottemperanza, la parte ha lamentato la perdurante inesecuzione e ha presentato un’istanza qualificata come reclamo, chiedendo anche l’irrogazione di astreintes.

Il TAR ha adottato un’ordinanza collegiale con cui ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, ha respinto la richiesta di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese, stante la natura meramente ordinatoria del provvedimento. L’appellante ha impugnato tale statuizione lamentando l’erroneità del mancato regolamento delle spese. Il Ministero della giustizia non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato ha escluso la sospensione del processo prevista dall’art. 5-sexies, c. 12-bis e 12-ter, l. n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025. La ratio della sospensione ex lege è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti; essa presuppone quindi che un debito esista o possa determinarsi. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la sua ragion d’essere.

Il Collegio ha poi rilevato il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello, questione rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a.. Per i giudizi di ottemperanza su giudicati di giudici diversi da quello amministrativo il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite in 30.000 caratteri; l’atto lo ha quasi raddoppiato senza autorizzazione. Ai sensi dell’art. 13-ter, c. 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a. ha quindi quantificato la sanzione in una volta il contributo unificato, pari a euro 450, da versarsi al bilancio dello Stato.

Nel merito l’appello è inammissibile e comunque infondato. Non tutti i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza sono appellabili: l’art. 114, c. 8, c.p.a. limita l’impugnazione ai provvedimenti giurisdizionali, distinguendo tra decisori e non decisori. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, dunque non appellabile.

Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” usato dalla parte: il reclamo ex art. 114, c. 6, c.p.a. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che legittima un incidente di esecuzione volto a provvedimenti ordinatori. L’appello è comunque infondato: l’ordinanza, non avendo natura decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. La regola si desume dall’art. 26, c. 1, c.p.a., che richiama gli artt. 91 e ss. c.p.c., e dalla previsione espressa di regolamento delle spese per i provvedimenti non definitivi solo in materia cautelare (art. 57 c.p.a.). Il Consiglio richiama le ordinanze Cons. Stato n. 7591 del 2025 e n. 7260 del 2025, che hanno rimandato le spese al definitivo. Il giudizio di ottemperanza si conclude solo con l’avvenuta esecuzione, ed è solo allora che può avvenire il regolamento delle spese. In via di mero assorbimento, una compensazione troverebbe comunque fondamento nella reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes. Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *