In caso di divergenza tra voto di lista e voto di preferenza prevale il voto di lista (TAR Sardegna n. 11 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle elezioni dei Consigli provinciali disciplinate dalla legge n. 56/2014, non è consentito il voto disgiunto: l’elettore può esprimere la preferenza solo per un candidato compreso nella lista prescelta. In caso di divergenza tra il voto di lista e il voto di preferenza, prevale il voto di lista. Tale interpretazione non viola il principio del favor voti, in ragione della natura qualificata dell’elettorato attivo che richiede un maggiore standard di avvedutezza.

Il Fatto

Una candidata al Consiglio provinciale, iscritta al terzo posto di una lista che aveva ottenuto due seggi, impugnava la proclamazione degli eletti. La ricorrente lamentava che il seggio elettorale, in due occasioni, aveva attribuito il voto a liste diverse da quella di appartenenza del candidato indicato con la preferenza, nonostante la presenza del nome e cognome del candidato della propria lista. La mancata attribuzione di quei due voti aveva determinato un risultato differente, lasciando la ricorrente tra i non eletti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale richiamato. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 1, commi 76 e 77, della legge n. 56/2014 consente di esprimere un voto di preferenza solo per un candidato “compreso” nella lista prescelta, escludendo la possibilità del voto disgiunto.

Nella fattispecie, la divergenza tra il voto di lista e la preferenza espressa per un candidato di altra lista è stato correttamente risolto dal seggio dando prevalenza al voto di lista. Tale soluzione, oltre ad essere coerente con il dettato normativo, è supportata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 1971 del 2020 e del C.G.A.R.S. n. 557 del 2023, che affermano il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza.

Il Tribunale ha inoltre escluso che tale interpretazione contrasti con il principio del favor voti, in quanto il procedimento elettorale in esame è caratterizzato da un elettorato attivo qualificato e ristretto, dal quale è esigibile un livello di attenzione maggiore rispetto al suffragio universale.

Ritenuta pacifica la divergenza tra voto di lista e voto di preferenza, il TAR ha infine respinto l’istanza istruttoria di verificazione sulle schede, giudicandola irrilevante ai fini del decidere ed esplorativa.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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