L’ottemperanza per somme di danaro richiede la notifica del titolo alla sede legale tramite il Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3206 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata e, ove abbia ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che impone al creditore di notificare il titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice prima di introdurre il ricorso. La notifica deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012; l’utilizzo del domicilio digitale presente sul Registro IPA è legittimo solo ove l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel predetto Registro delle PP.AA. La notifica ad un indirizzo diverso o ad uffici periferici non determina il decorso del termine di centoventi giorni e comporta l’inammissibilità dell’azione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti. L’amministrazione non ha provveduto all’adempimento spontaneo e la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

Il Ministero si è costituito per resistere. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, a causa della notifica del titolo esecutivo effettuata presso un indirizzo PEC non corrispondente alla sede legale dell’amministrazione debitrice.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La norma richiamata impone alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure di pagamento entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine prima del quale il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La giurisprudenza citata dal Collegio applica detta disposizione anche al giudizio di ottemperanza, ravvisandone la natura di strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie.

Il termine dilatorio persegue la finalità di consentire all’amministrazione di attivare il procedimento contabile per l’adempimento spontaneo, evitando un aggravio di spese processuali. La notifica del titolo deve quindi essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, individuando correttamente l’indirizzo digitale sulla scorta delle previsioni normative che disciplinano la materia.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012: il comma 1 annovera tra i pubblici elenchi il Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, mentre il comma 1-ter consente di utilizzare il domicilio digitale presente sul Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel predetto Registro. L’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 non amplia le ipotesi di utilizzazione dell’elenco IPA, limitandosi a operare un rinvio alla disciplina dell’art. 16-ter.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eletto quale domicilio digitale l’indirizzo presente nel Registro delle PP.AA., mentre la notifica è avvenuta presso l’indirizzo risultante dal Registro IPA, nonché presso le PEC degli Uffici Scolastici Regionale e Provinciale, soggetti non legittimati a rappresentare l’amministrazione centrale. La notifica all’Avvocatura dello Stato non può surrogare l’incombente, essendo prevista solo a fini processuali e non per gli effetti sostanziali dell’art. 14 citato. Ne consegue che il termine dilatorio non ha iniziato a decorrere e l’azione è inammissibile. Le spese sono state compensate per la difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *