Autorizzazione in deroga acustica illegittima se priva di misure di monitoraggio e controllo (TAR Lombardia n. 2516 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione comunale in deroga ai valori limite di immissione acustica per attività temporanee, rilasciata ai sensi dell’art. 8 della legge regionale Lombardia n. 13/2001, è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando non determini specifiche misure di controllo idonee a garantire il monitoraggio e l’effettivo rispetto dei valori di immissione ritenuti compatibili nella valutazione previsionale di impatto acustico. La previsione di cui all’art. 8, comma 3, lett. c), che consente al Comune di dettare “prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore”, impone all’Amministrazione di individuare modalità di verifica adeguate, facendosene carico sul piano istruttorio, a tutela della salute della popolazione esposta. Il rilascio dell’autorizzazione con tempistiche che comprimano irragionevolmente le facoltà di tutela dei terzi potenzialmente lesi integra un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. In sede di accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., la domanda risarcitoria resta subordinata alla prova, secondo l’ordinario riparto ex art. 2697 c.c., del danno, del nesso causale e della colpa dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, residente nelle vicinanze dell’area in cui si sarebbe svolto un evento musicale, impugnava l’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica rilasciata dal Comune di Lissone il 15 luglio 2025, per una manifestazione prevista per il 18 luglio 2025. L’atto era stato adottato a conclusione di un procedimento avviato su istanza presentata il 26 giugno 2025, in violazione del termine ordinatorio di trenta giorni previsto dal regolamento comunale. Il ricorrente deduceva plurimi vizi, tra cui la mancata considerazione delle proprie osservazioni, il difetto di istruttoria della valutazione di impatto acustico e lo sviamento di potere per la tempistica di adozione del provvedimento. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sé e dal figlio minore. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento, essendo l’evento ormai svolto e non residuando alcun effetto utile dall’eventuale accoglimento. Ha tuttavia rilevato la sussistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., in relazione alla domanda risarcitoria proposta.

Nel merito dell’accertamento, la censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni del ricorrente è stata ritenuta infondata: il ricorrente non rivestiva la qualità di controinteressato procedimentale, mancando i requisiti sostanziale e formale che connotano tale figura, sicché le sue osservazioni dovevano qualificarsi alla stregua di un mero esposto, per il quale non sussiste un obbligo di riscontro.

Sono invece risultate fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. L’autorizzazione, richiamando la valutazione previsionale di impatto acustico che raccomandava il rispetto di valori di LAeq di 87/90 dB alla sorgente e di 75 dB in prossimità delle abitazioni, prescriveva all’organizzatore di adottare gli accorgimenti tecnici ivi indicati, senza tuttavia specificare quali misure dovessero essere attuate. La stessa valutazione, peraltro, non determinava alcuna concreta modalità di controllo. Il Tribunale ha precisato che la necessità di verifica effettiva dei limiti posti dalla deroga è ribadita anche dalla circolare del Ministero dell’Ambiente del 6 settembre 2004 e risponde all’esigenza di prevenzione e tutela della salute, come emerge dai pareri ASL versati in atti. L’omessa previsione di misure di monitoraggio integra pertanto una lacuna istruttoria, tanto più grave in quanto il Comune, in altre occasioni, aveva imposto la presenza di un tecnico fonico per il controllo dei livelli acustici.

Fondate sono altresì le doglianze relative alla violazione dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13/2001. Il provvedimento impugnato non recava alcuna concreta disamina dei profili di cui alle lettere d), e) e g), ossia la popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti, la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione e il rumore antropico dovuto all’afflusso e deflusso del pubblico. Si tratta di fattori che la norma impone di considerare per contemperare l’interesse alla realizzazione dell’evento con le esigenze di tutela della salute.

Il Tribunale ha infine accolto il motivo di eccesso di potere per la compressione delle facoltà di tutela dei terzi: il rilascio dell’autorizzazione il giorno antecedente l’evento, a fronte di un’istanza presentata con un preavviso che non consentiva il rispetto del termine regolamentare, ha reso di fatto impossibile l’attivazione degli strumenti di tutela amministrativa e ha reso particolarmente difficoltosa la tutela cautelare monocratica. Tale modus operandi, non costituendo un caso isolato, si sostanzia in una non corretta ponderazione dei tempi dell’istruttoria e in una compressione non proporzionata delle legittime possibilità di difesa.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile nella parte relativa al figlio minore del ricorrente, difettando la legittimazione ad agire per la tutela di posizioni giuridiche altrui, e infondata nel resto: il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio gravante su di lui ex art. 2697 c.c., non avendo fornito alcuna dimostrazione dell’effettiva consistenza del danno biologico lamentato, né della correlazione diretta tra i costi sostenuti e il provvedimento impugnato. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *