Pagamento ridotto dispositivi medici comporta improcedibilità del payback (TAR Lazio n. 4808 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso i provvedimenti regionali di individuazione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente abbia versato l’importo dovuto nella misura ridotta al 25% prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, e la Regione abbia accertato l’avvenuto versamento con proprio provvedimento. La cessazione della materia del contendere postula, invece, la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione; l’improcedibilità ricorre quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo che rende inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita ambito.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici aveva impugnato, innanzi al TAR Lazio, la determinazione con cui la Regione Emilia-Romagna aveva individuato le aziende tenute al ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, nonché gli atti presupposti e connessi. La società aveva proposto anche motivi aggiunti avverso la successiva determinazione che, in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024, aveva aggiornato l’accertamento e l’impegno relativi al ripiano per gli anni 2015-2018.
Nel corso del giudizio, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, ha introdotto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano mediante pagamento in misura ridotta al 25% degli importi originariamente indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha versato, in data 8 settembre 2025, l’importo dovuto nella misura ridotta richiesta dalla norma sopravvenuta, e che la Regione Emilia-Romagna, con determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2025, ha preso atto dell’intervenuto versamento. La società, con memoria depositata il 19 gennaio 2026, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha richiamato il disposto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, il quale prevede che, una volta scaduto il termine per il pagamento, le regioni e le province autonome accertino l’avvenuto versamento dell’importo ridotto con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il Collegio ha tuttavia distinto le due categorie di pronunce. La cessazione della materia del contendere postula la piena realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ricorre, invece, quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita.
Alla luce della circostanza fattuale del versamento ridotto, il TAR ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando il precedente del Consiglio di Stato n. 6824 dell’11 ottobre 2021. La natura processuale della decisione e la peculiarità della fattispecie hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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