Manifestazione rumorosa: la Giunta può deliberare l’evento e rinviare la valutazione d’impatto acustico all’autorizzazione in deroga (TAR Lombardia n. 2514 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la Giunta comunale organizza una manifestazione pubblica nel suo complesso non deve essere preceduta da una valutazione di impatto acustico generalizzata, essendo tale adempimento necessario – ai sensi dell’art. 4 d.P.R. n. 227/2011 – solo per gli eventi che comportino diffusione musicale e potendo essere acquisito in sede di successiva autorizzazione in deroga. In tale sede, e solo in tale sede, il Comune è tenuto a considerare i parametri di cui all’art. 8, comma 2, legge regionale Lombardia n. 13/2001. Sono inammissibili le domande di annullamento di provvedimenti sopravvenuti proposte con memoria non notificata, non qualificabile come ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un residente ha impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva organizzato, per i giorni 4-7 settembre 2025, una manifestazione ludico-sportiva articolata in molteplici eventi in diverse aree del territorio, alcuni dei quali con diffusione musicale. Il ricorrente ha dedotto la violazione della normativa in materia di inquinamento acustico, contestando la mancata preventiva valutazione d’impatto acustico e la mancata considerazione dei fattori previsti dalla legge regionale. Ha altresì chiesto il risarcimento del danno e, con successive memorie, l’annullamento delle autorizzazioni in deroga e di occupazione di suolo pubblico relative ad altri eventi musicali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto le censure relative alla valutazione d’impatto acustico, rilevando che l’obbligo di predisporre tale documentazione sussiste solo per eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Nel caso di specie, la maggior parte degli eventi programmati non comportava alcuna diffusione sonora e per l’unico evento musicale l’Amministrazione aveva effettivamente acquisito la valutazione d’impatto acustico. La delibera di Giunta, limitandosi a determinare la realizzabilità della manifestazione nel suo complesso, non doveva essere preceduta da una valutazione generalizzata per tutti gli eventi in calendario.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8, comma 2, della legge regionale Lombardia n. 13/2001, il Collegio ha osservato che la norma delimita la discrezionalità del Comune in sede di rilascio di un’autorizzazione in deroga, imponendo la considerazione di fattori quali contenuti e finalità dell’attività, durata, periodo diurno o notturno, popolazione esposta e destinazione d’uso delle aree interessate. Tali valutazioni, però, restano estranee al contenuto di un atto che si limita a prevedere la realizzazione dell’evento nel suo complesso, differendo ad atti dirigenziali la definizione degli aspetti logistici e l’assunzione degli impegni di spesa.
Il giudice ha quindi ritenuto legittimo il modus operandi dell’Amministrazione, che ha deliberato la realizzazione della manifestazione per poi acquisire la valutazione di impatto acustico e rilasciare l’autorizzazione in deroga in relazione all’unico evento musicale del 6 settembre 2025, con la conseguente attualità, in quella sede, della necessità di considerare i parametri di cui alla norma regionale.
Il Tribunale ha invece dichiarato inammissibili le domande di annullamento dell’autorizzazione in deroga e degli altri atti introdotte con memorie non notificate, non qualificabili come ricorso per motivi aggiunti, strumento processuale necessario per introdurre nel giudizio pendente nuove domande costitutive avverso provvedimenti sopravvenuti. Infine, ha respinto la domanda risarcitoria, per insussistenza dei profili di illegittimità dedotti.
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Nota della Redazione
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