Ottemperanza per crediti del difensore antistatario: legittimazione e presupposti (TAR Lombardia n. 3620 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore antistatario, beneficiario della distrazione delle spese di lite, è legittimato ad agire in ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere il pagamento del proprio credito, quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione debitrice. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo, consistente nella sentenza munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ.. L’accoglimento del ricorso comporta l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere le somme liquidate entro il termine assegnato, con nomina fin d’ora del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va esclusa quando l’esiguità del debito renda la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 4392/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accolto il ricorso di una docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della carta docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, oltre al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi € 300,00, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 12 novembre 2024, era passata in giudicato come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 5 settembre 2025. Poiché l’Amministrazione non aveva provveduto a liquidare i compensi al difensore, quest’ultimo proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, ha verificato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 cod. proc. civ., come dichiarato dal cancelliere, e che fosse stata notificata all’Amministrazione resistente in data 12 novembre 2024.
Il Collegio ha quindi accertato che alla data di proposizione del ricorso risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Tale termine, secondo il consolidato orientamento richiamato dal giudice, decorre dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, considerando tale la sentenza munita di attestazione di conformità, come precisato dal Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Sulla base di tali elementi, e in assenza di prova da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta integrale esecuzione, il TAR ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a corrispondere al difensore antistatario la somma di € 300,00 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, precisando che lo stesso avrebbe operato solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha invece rigettata, ritenendo che l’esiguità del debito (€ 300,00) rendesse l’invocata penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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