Esecuzione del giudicato civile sulla Carta Docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 3167 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce un bene della vita in favore del dipendente ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, la quale è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già accertata. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 D.L. n. 669 del 1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima il ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo. Questi ordina l’ottemperanza entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consegue la penalità di mora, liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.

Il Fatto

Il Tribunale di Nola, Sezione lavoro, con sentenza n. 1043/2025 pubblicata il 15.05.2025, aveva accolto il ricorso del lavoratore e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la c.d. “Carta Docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 01.07.2025, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il lavoratore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Campania, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria solo formale, senza deduzioni difensive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricordato che la sentenza del giudice civile produce un effetto conformativo immediato sull’amministrazione, la quale è vincolata a conformarsi al decisum. L’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta al dipendente.

Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria; la notifica in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669 del 1996; l’assenza di esecuzione da parte dell’amministrazione, costituitasi solo formalmente.

Alla luce di tali rilievi, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. In caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega.

Il Collegio ha altresì accolto la richiesta di penalità di mora, in conformità all’orientamento dello stesso Tribunale, fissandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Sul punto richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. La penalità decorre dalla comunicazione della sentenza e sino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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