Sala del commiato in fascia di rispetto cimiteriale e convenzione col privato (TAR Lombardia n. 1099 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sala del commiato realizzata e gestita da un operatore privato all’interno della fascia di rispetto cimiteriale costituisce opera di interesse pubblico ai sensi dell’art. 338, quinto comma, R.D. n. 1265/1934, quando la sua edificazione sia prevista dalle N.T.A. e attuata mediante convenzione urbanistica con il Comune. Il divieto di costruzione entro il raggio di duecento metri è quindi derogabile non solo per le opere della pubblica amministrazione, ma anche per gli impianti che, pur gestiti da privati, soddisfano bisogni diffusi della collettività. Non sussiste violazione dei principi di concorrenza né disparità di trattamento, poiché il privato proprietario dell’area e del manufatto non beneficia di alcun affidamento in esclusiva, restando il Comune tenuto a convenzionarsi con ogni operatore in possesso dei requisiti. Né la sala del commiato può qualificarsi come struttura obitoriale, distinta dai cimiteri dal d.P.R. n. 285/1990.
Il Fatto
Una società di onoranze funebri ha impugnato l’autorizzazione che consente a un’operatrice concorrente di gestire la “Sala del Commiato”, edificata in aderenza al cimitero su terreno di sua proprietà, unitamente al permesso di costruire convenzionato rilasciato per la sua realizzazione. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.
Con una prima decisione il Tribunale aveva dichiarato il ricorso irricevibile quanto al titolo edilizio e inammissibile quanto all’autorizzazione alla gestione. Il Consiglio di Stato ha poi accolto l’appello e rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., che l’ha trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il regime giuridico della sala del commiato: struttura destinata a ospitare la salma e i familiari nel periodo tra il decesso e la sepoltura. Il regolamento di polizia mortuaria non la menziona, mentre il Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004, applicabile ratione temporis, consentiva ai soggetti autorizzati all’attività funebre di realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il divieto di edificazione entro duecento metri dal perimetro cimiteriale ammette deroga, ai sensi dell’art. 338, quinto comma, R.D. n. 1265/1934, per dare esecuzione a un’opera pubblica o a un intervento urbanistico, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria e con deliberazione del consiglio comunale. La giurisprudenza consolidata riconosce all’ente locale il potere di ridurre la fascia di rispetto per la realizzazione di opere di interesse pubblico, con valutazione caso per caso.
Nel caso concreto, le N.T.A. del Comune ammettono nella fascia di inedificabilità la realizzazione di sale per il commiato anche da parte di operatori privati, purché la funzione pubblica sia oggetto di convenzione con l’Amministrazione. La convenzione sottoscritta per l’attuazione del permesso di costruire vincola l’edificio, quanto alla destinazione, unicamente a uso di casa del commiato. La previsione espressa delle N.T.A., approvate con delibera del Consiglio Comunale, integra quindi la disciplina del P.G.T. e dà attuazione alla deroga normativa.
La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente è ritenuta inconferente, riguardando fattispecie diverse. L’opera rientra nella nozione di opera pubblica recepita dall’art. 338, comprendendo impianti idonei a soddisfare bisogni della collettività ancorché realizzati e gestiti da privati: proprio la disciplina comunale della materia è indice dell’attrazione del servizio nella sfera degli interessi pubblici.
Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati. L’autorizzazione alla gestione di sale del commiato è rilasciata dal Comune proprio ai soggetti autorizzati all’attività funebre; il divieto di collocazione in strutture obitoriali non riguarda i cimiteri, che il d.P.R. n. 285/1990 distingue espressamente dagli obitori. Quanto alla concorrenza, la controinteressata è proprietaria del terreno e del manufatto, talché nessun affidamento poteva formare oggetto di evidenza pubblica: il Comune dovrà convenzionarsi con chiunque ne abbia i requisiti, e l’eventuale vantaggio dipende dalla sola disponibilità dell’area, circostanza di fatto estranea al controllo pubblico. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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