Liquidazione compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato determinata equitativamente sulla base dei valori medi delle tariffe (TAR Lombardia n. 2445 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che vincola la determinazione ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. L’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 impone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo rispetto ai parametri generali. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate, potendo aumentare o diminuire il compenso entro il limite del 50 per cento, in ragione di caratteristiche, urgenza, pregio, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, nonché dei risultati conseguiti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia per l’annullamento, previa sospensiva, del silenzio formatosi sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza. La parte era stata ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente commissione. Il giudizio si era definito con sentenza che dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il ricorrente inserito in un centro di accoglienza, e che confermava l’ammissione al beneficio, rinviando a successivo atto la liquidazione del compenso al difensore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha proceduto alla liquidazione del compenso spettante al difensore istante, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 attribuisce all’autorità giudiziaria il compito di liquidare onorario e spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, da determinarsi tenendo conto dell’impegno professionale profuso. L’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 fissa i criteri per la determinazione del compenso, richiamando le caratteristiche, l’urgenza, il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, nonché la rilevanza dei risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, con possibilità di aumento o diminuzione dei valori medi non oltre il 50 per cento.

Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che, in ragione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, impone il dimezzamento dei compensi rispetto ai parametri generali. Considerata la natura della controversia — relativa all’accesso alle misure di accoglienza per cittadini stranieri — e il limitato impegno professionale richiesto, il Collegio ha ritenuto congrua la somma complessiva di Euro 1.200,00 per l’intero grado di giudizio, comprensiva della fase cautelare, degli onorari, dei diritti e delle spese.

La liquidazione è stata effettuata fatta salva ogni ulteriore determinazione all’esito della verifica di competenza dell’ufficio finanziario, ai sensi dell’art. 127 d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679, trattandosi di procedimento concernente misure di accoglienza di cittadino straniero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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