Ottemperanza per carta docente: il giudice della esecuzione dichiara l’inottemperanza e nomina il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2771 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per i giudicati del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., quando l’amministrazione sia rimasta inerte nell’eseguire la pronuncia. Il giudice amministrativo, accertata l’avvenuta inottemperanza e la mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta individuato nel dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato, senza diritto a compenso per l’attività demandatagli in quanto rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
In seguito alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un credito per il beneficio della carta docente per tre annualità, il creditore, rimasto insoddisfatto, ha notificato e depositato un ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR. Il Ministero, nonostante la rituale notifica del titolo, non provvedeva a satisfare la pretesa creditoria. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con un atto di mera forma, senza formulare deduzioni sull’an o sul quantum della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che il titolo esecutivo era ormai passato in giudicato e ritualmente notificato. In relazione ai debiti delle pubbliche amministrazioni, ha ritenuto applicabile il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, entro il quale l’amministrazione è tenuta ad adempiere. Nel caso di specie, la documentazione in atti ha dimostrato l’assenza di qualsivoglia pagamento, anche parziale.
La resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha contestato né l’esistenza del credito né l’importo dovuto. Sulla base di ciò, il TAR ha dichiarato la fondatezza del ricorso e l’inottemperanza del Ministero, ordinando al medesimo di corrispondere la somma dovuta entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per garantire l’effettività della tutela, il giudice ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, qualora l’amministrazione non adempia nel termine assegnato. Al commissario è stato demandato il compito di provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni, anche tramite un funzionario delegato e coordinando la struttura regionale. La natura istituzionale dell’incarico è stata ritenuta dalla sentenza ragione dell’assenza di compenso.
La decisione ha infine regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, richiamando i criteri indicati dal Consiglio di Stato nelle richiamate pronunce e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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