Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1952 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione di un ordine di demolizione, l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, fondato su un autonomo riesame del fascicolo e su approfondimenti istruttori, non costituisce misura meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare e dunque non ha carattere provvisorio legato agli esiti del merito. Ne consegue la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il principio della soccombenza virtuale impone di porre la rifusione a carico dell’amministrazione che, con il proprio provvedimento, ha reso superflua la decisione, tenuto conto di quanto ritenuto in fase cautelare e dell’esito della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere consistenti in campi di padel, una piscina parzialmente interrata e due manufatti utilizzati come palestra, con applicazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Sicilia, con ordinanza n. 69 del 2026, aveva accolto la domanda cautelare ravvisando consistenti profili di fondatezza: l’ordine era stato disposto nei confronti del ricorrente a titolo personale, e non nella qualità di legale rappresentante della società titolare del diritto di proprietà sull’area, inoltre l’atto era stato adottato in applicazione di una norma dettata per gli interventi abusivi su suoli di proprietà pubblica, pur risultando la proprietà privata.

Nel corso del giudizio il Comune si è costituito riferendo e documentando di aver annullato in autotutela l’ordinanza impugnata. All’udienza pubblica la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato la natura del provvedimento di annullamento adottato dal Comune. Dalla motivazione del medesimo atto risulta che esso è intervenuto in esito a un ulteriore riesame del fascicolo e ad approfondimenti istruttori, e non già in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare.

La distinzione è decisiva. Un provvedimento di carattere puramente esecutivo della misura cautelare conserva natura provvisoria, restando legato agli esiti del giudizio di merito, e non priva di interesse la decisione. Al contrario, l’annullamento in autotutela fondato su una nuova valutazione della vicenda elimina definitivamente l’atto impugnato e fa venir meno l’interesse alla pronuncia.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità della decisione per la parte ricorrente.

Sulla regolamentazione delle spese il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Tenuto conto di quanto ritenuto in fase cautelare — dove erano stati riconosciuti consistenti profili di fondatezza del ricorso — e dell’esito complessivo della vicenda, ha posto la rifusione delle spese di lite a carico del Comune, liquidandole nella misura di € 1.500,00, oltre accessori.

La pronuncia ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità delle parti interessate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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