Ottemperanza per Carta docente del supplente: accoglimento del ricorso (TAR Lombardia n. 2314 dell’11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso volto ad ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato deve essere accolto qualora l’Amministrazione resistente non fornisca la prova dell’avvenuto adempimento. La notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 c.p.c., segna il termine iniziale per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il cui decorso è condizione per la proponibilità dell’azione esecutiva. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta fin d’ora, subordinandone però l’investitura a una nuova istanza del creditore, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La richiesta di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., può essere rigettata qualora l’esiguità del credito oggetto di esecuzione renda la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non veniva eseguita. La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma dovuta, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, e che, alla data di proposizione del ricorso, risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Il Collegio ha quindi rilevato che, in assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta esecuzione del giudicato, il ricorso andava accolto, con conseguente obbligo di erogare alla parte ricorrente la somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in sentenza.

Quanto alla richiesta di nomina del Commissario ad acta, il TAR l’ha accolta, disponendo la nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, ma subordinando l’effettivo conferimento dell’incarico a una nuova e specifica istanza della parte creditrice, da presentarsi solo in caso di perdurante inottemperanza decorso il termine assegnato all’Amministrazione.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che, nel caso di specie, l’esiguità del debito (€ 2.000,00) rendesse tale misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

La sentenza ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite e del contributo unificato in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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