Tardiva conformazione SCIA e illegittimità della monetizzazione aree a standard (TAR Lombardia n. 2372 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le contestazioni dell’amministrazione comunale concernenti la monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard, a fronte della legittima presentazione di una SCIA, costituiscono espressione di potestà autoritativa e devono essere esercitate entro il termine perentorio di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, ovvero, decorso tale termine, mediante l’esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il tardivo esercizio dei poteri inibitori e conformativi può giustificarsi solo in presenza di una segnalazione non veritiera o incompleta, laddove il vizio, per la sua natura strutturale e gravità, sia idoneo a impedire alla SCIA di produrre effetti. La carenza relativa al versamento della monetizzazione, risolvendosi nel pagamento di una somma di denaro, non appartiene a tale categoria. La violazione del termine rende illegittimi gli atti conseguenziali e determina l’obbligo di ripetizione delle somme indebitamente versate.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Peschiera Borromeo una SCIA per modifiche interne e mutamento di destinazione d’uso da uffici a centro estetico. Con successiva nota, l’ente locale comunicava l’avvio del procedimento di conformazione dell’attività, contestando la necessità di determinare il conguaglio del fabbisogno di aree a standard, ai sensi dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001.

La società, pur contestando la debenza, chiedeva la monetizzazione e versava la somma richiesta, impugnando gli atti del Comune. Con motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla successiva nota di richiesta di pagamento per la pratica edilizia oggetto del presente giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, in via preliminare, ha respinto l’eccezione di invalidità della costituzione in giudizio del Comune, ritenendo infondata la doglianza in ragione della procura conferita dal Sindaco e della delibera di Giunta che autorizzava la resistenza in giudizio.

Nel merito, il Collegio ha accolto le censure concernenti il tardivo esercizio dei poteri di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che la monetizzazione sostitutiva degli standard costituisce espressione di potestà autoritativa e che le relative contestazioni devono essere esercitate entro i termini di legge. La differenza ontologica con il contributo di costruzione comporta che, decorso il termine, l’amministrazione possa intervenire solo in autotutela.

La Corte ha quindi escluso l’applicabilità del principio invocato dal Comune secondo cui una SCIA incompleta non perfezionerebbe la fattispecie, rendendo inoperativo il termine. Nel caso di specie, la società aveva dichiarato le ragioni della non debenza degli standard e la carenza contestata, afferendo al pagamento di una somma di denaro, non risultava idonea a impedire alla SCIA di produrre effetti.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati e, in via derivata, la delibera e la successiva nota di richiesta di pagamento, condannando il Comune alla ripetizione della somma versata a titolo di monetizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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