Obbligo di esecuzione del giudicato del giudice ordinario sulla Carta del docente (TAR Lazio n. 11263 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’inottemperanza dell’Amministrazione, risultante per tabulas, legittima il collegio a dichiarare l’obbligo di dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica, ma solo in presenza dei presupposti e su apposita richiesta della parte interessata, potendo essere valutata in un momento successivo in caso di protratta inottemperanza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 4628/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione a erogare l’importo di euro 500,00 per ciascuna annualità, per un totale di euro 1.500,00.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’Amministrazione in data 28 aprile 2025 ed era successivamente passata in giudicato. Era, inoltre, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima di poter proporre il ricorso per l’esecuzione del giudicato.
Il collegio ha constatato che l’Amministrazione, nonostante la rituale notificazione del titolo, non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, risultando così per tabulas l’inottemperanza. In virtù dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che provvederà, con facoltà di delega e senza compenso, nei successivi sessanta giorni su richiesta del ricorrente.
Il collegio ha invece ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, riservando tale valutazione a un eventuale successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
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Nota della Redazione
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