Ottemperanza per la carta docente: il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2200 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. L’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato comporta la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. La condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. può essere disposta solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, non già in presenza di un importo esiguo da corrispondere.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 418 del 29.01.2025 che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione era rimasta inadempiente.

La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta. Con lo stesso ricorso veniva richiesta la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che la pretesa della ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro è emersa in modo pacifico, imponendo l’accoglimento della domanda.

Il TAR ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che avrebbe provveduto agli adempimenti sostitutivi entro i sessanta giorni successivi.

Quanto alle penalità di mora, il Collegio non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere, precisando che a tale misura si sarebbe potuto provvedere su istanza della parte ricorrente solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. La decisione si segnala per l’equilibrio tra l’effettività della tutela e la proporzionalità delle misure coercitive.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, in conformità all’art. 93 cod. proc. civ. e agli articoli 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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