(TAR Lombardia n. 2202 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che invochi una sopravvenienza di fatto, quale il mutamento della condizione dei luoghi tale da rendere impossibile l’esecuzione di un provvedimento amministrativo confermato in giudicato, è gravata dell’onere di provarla concretamente, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non potendo limitarsi a invocare il decorso del tempo da essa stessa determinato con l’impugnazione. La durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa. In materia di bonifica dei siti contaminati, la riattivazione di una Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) a seguito di giudicato non richiede una nuova motivazione sulla sussistenza dei presupposti di urgenza, trattandosi di atto di durata basato su condizioni di fatto che permangono nel tempo; l’attivazione di ulteriori accertamenti sulla situazione dei luoghi non costituisce ammissione dell’impossibilità di esecuzione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava due note del Comune di Pavia, del 19 luglio e del 5 settembre 2022, con cui, richiamate le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5864 e 5863 del 12 luglio 2022, veniva invitata, unitamente ad altra società, alla riattivazione del barrieramento idraulico costituito dalle pompe di emungimento previste dal Progetto di Messa in Sicurezza d’Emergenza approvato nel 2014 per l’area dell’ex SNIA VISCOSA. La ricorrente deduceva l’illegittimità degli atti per violazione dell’art. 240, comma 1, lett. m) e t), del d.lgs. n. 152/2006, per difetto di istruttoria, carenza di presupposti, sviamento e difetto di motivazione, sostenendo che la riattivazione della MISE dovesse essere preceduta da nuove indagini sullo stato di contaminazione della falda, atteso il decorso di quasi un decennio e l’assenza di una situazione di emergenza ambientale attuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ritenendo che le note impugnate avessero contenuto provvedimentale nella parte in cui specificavano il contenuto dell’obbligo di azione della ricorrente a seguito del giudicato. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2016, ha affermato che l’esecuzione del giudicato può trovare limiti solo nelle sopravvenienze di fatto e diritto antecedenti alla notificazione della sentenza irrevocabile, che incidono sulle situazioni giuridiche durevoli solo nel tratto successivo al giudicato. Trattandosi di sopravvenienza di fatto, la società era onerata di provare l’asserito mutamento della condizione dei luoghi tale da rendere impossibile l’esecuzione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..
La Corte ha inoltre richiamato il principio affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2025, per il quale la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa (cfr. Corte cost. n. 190 del 1985). Il semplice decorso del tempo, determinato dalla stessa impugnazione, non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità dell’esecuzione: la ricorrente, che non aveva effettuato nuove indagini o campagne di monitoraggio della falda, si era sottratta a tale onere probatorio.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il dedotto sviamento, osservando che l’eventuale attivazione di ulteriori accertamenti da parte del Comune costituisce una naturale evoluzione della situazione dei luoghi in considerazione del tempo trascorso e non già un’ammissione dell’impossibilità di eseguire la sentenza. In assenza di prova che il decorso del tempo abbia cagionato una condizione di impossibilità, l’eccesso di potere non sussiste. Infine, con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ritenuto non necessaria una nuova motivazione specifica sull’attualità dei presupposti di emergenza, trattandosi di atto di riattivazione di un procedimento ambientale a seguito di giudicato, fondato su condizioni di fatto che permangono nel tempo e che rendono l’atto di durata non caducato dal semplice passaggio del tempo.
Nota della Redazione
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