Ottemperanza: cessazione della materia del contendere e liquidazione ridotta per serialità dei ricorsi (TAR Lombardia n. 1139 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. deve essere dichiarata con cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’Amministrazione abbia dato piena esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente le somme o i benefici riconosciuti dal titolo esecutivo. In tal caso, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice non è chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La liquidazione delle spese di lite può essere proporzionalmente ridotta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, quando i difensori abbiano patrocinato numerosi ricorsi seriali di analogo contenuto, considerata la standardizzazione delle modalità gestionali e la riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio, ferma la condanna al rimborso in favore della parte vittoriosa e la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Con ricorso per ottemperanza, cinque docenti chiedevano l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto alla Carta Elettronica del Docente per diversi anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di euro 500,00 annui per ciascun anno riconosciuto.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio e, con nota depositata in data 16.3.2026, rappresentava che il gestore della procedura di erogazione del servizio aveva già provveduto ad accreditare nel “borsellino elettronico” l’importo riconosciuto con la sentenza in favore dei docenti ricorrenti. Successivamente, i ricorrenti chiedevano l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l’Amministrazione corrisposto quanto dovuto medio tempore, instando comunque per la condanna alle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che la domanda proposta in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa: l’accreditamento dell’importo nel borsellino elettronico, avvenuto dopo la proposizione del ricorso, ha integrato la completa esecuzione del giudicato. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Quanto alle spese di lite, il Collegio valorizza in primo luogo il rinnovato comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Sotto distinto profilo, osserva che i difensori hanno patrocinato numerosi ricorsi di analogo contenuto dinanzi a questo e ad altri Tribunali Amministrativi: tale serialità ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una conseguente ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi e una correlata riduzione dello stesso per ciascun ricorso.

Questa circostanza giustifica una proporzionale riduzione del compenso, coerentemente con il criterio dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo. Il Tribunale condanna pertanto il Ministero a rimborsare i cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, con compensazione della restante parte e restituzione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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