Non sussiste pregiudizialità tra procedura PAUR e riesame AIA per emissioni odorigene (TAR Lombardia n. 1142 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) per la realizzazione di un nuovo impianto non è condizionata, in via di pregiudizialità, dall’esito del procedimento di riesame dell’AIA relativa ad uno stabilimento già esistente, trattandosi di procedimenti amministrativi distinti e autonomi. La determinazione dell’autorità competente di non sospendere la conferenza di servizi, in attesa della risoluzione di criticità ambientali pregresse, costituisce espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in caso di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti. La valutazione di questioni complesse, come la necessità di una variante urbanistica o l’attivazione di forme di partecipazione pubblica, trova la sua sede naturale nello svolgimento della conferenza di servizi, e non nella sua sospensione.
Il Fatto
Una società operante nel settore del recupero di rifiuti, titolare di un’autorizzazione integrata ambientale, ha presentato istanza per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia, soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale e disciplinato dall’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006. Quattro Comuni limitrofi all’impianto esistente, da tempo esposti a emissioni odorigene, hanno chiesto la sospensione del procedimento, sostenendo che il nuovo impianto avrebbe aggravato una situazione ambientale già critica e che la procedura di riesame dell’AIA per l’impianto esistente fosse ancora in corso.
L’autorità competente respingeva la richiesta di sospensione, affermando l’autonomia dei due procedimenti. I Comuni impugnavano tale decisione, unitamente al verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi e alla determina che introduceva una modifica non sostanziale all’AIA esistente, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tar adito ha affrontato il ricorso partendo dall’esame dell’impugnazione della determina di modifica non sostanziale dell’AIA, ritenendola inammissibile. Ha osservato come i Comuni non avessero dimostrato un concreto interesse all’annullamento, non avendo chiarito in che modo una modifica che introduceva anche profili positivi potesse risultare più sfavorevole della precedente versione. I rilievi tecnici sollevati sono apparsi generici e perplessi, privi di un adeguato supporto critico che consentisse al giudice di sindacare la discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione.
Nel merito delle altre censure, il Collegio ha escluso la configurabilità di una pregiudizialità tra il procedimento di riesame dell’AIA e il procedimento di PAUR. L’installazione esistente e il nuovo progetto sono stati qualificati come due impianti distinti, ancorché correlati. La realizzazione del nuovo impianto non può, pertanto, essere giuridicamente subordinata alla definitiva risoluzione delle criticità ambientali prodotte da un impianto già operativo. La decisione di proseguire l’iter autorizzatorio è stata ritenuta un legittimo esercizio del potere discrezionale, non assistito da profili di manifesta illogicità.
La Corte ha quindi ricostruito la natura della conferenza di servizi quale modulo procedimentale finalizzato all’acquisizione contestuale degli assensi, in cui i partecipanti non rivestono un ruolo di codecisori, ma di portatori di interessi. Spetta all’autorità procedente la determinazione delle modalità di svolgimento della conferenza e la decisione sulle questioni preliminari. La valutazione di questioni complesse, quali la necessità di una variante urbanistica o l’opportunità di attivare forme di consultazione pubblica, non può avvenire in una fase antecedente o paralizzante il procedimento, ma deve trovare collocazione nell’ambito dei lavori della conferenza stessa.
In particolare, la richiesta di attivare un’inchiesta pubblica è stata considerata tardiva e non obbligatoria, essendo la consultazione pubblica una procedura alternativa e facoltativa rispetto alla fase di osservazioni già espletata. Il Collegio ha infine rilevato come le successive sedute della Conferenza avessero già dimostrato l’infondatezza delle doglianze, avendo l’amministrazione proseguito nell’esame delle questioni sollevate.
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Nota della Redazione
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