Revoca permesso soggiorno lungosoggiornanti e valutazione concreta della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 1112 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 esclude qualsiasi automatismo tra condanna penale e revoca del titolo, imponendo una verifica concreta e attuale della pericolosità sociale del soggetto. Il giudizio prognostico sfavorevole può essere legittimamente fondato su una pluralità di condanne definitive, anche per reati ostativi, purché l’amministrazione valuti il complessivo percorso personale dell’interessato e soppesi espressamente gli elementi favorevoli (durata del soggiorno, nucleo familiare, attività lavorativa). La lunga permanenza in Italia, la buona condotta intramuraria e la funzione rieducativa della pena non prevalgono automaticamente sul quadro di reiterata e recente commissione di delitti, quando la motivazione renda percepibile l’iter logico del bilanciamento operato tra esigenze di ordine pubblico e tutela della vita familiare.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino indiano titolare dal 2012 di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e detenuto presso la casa circondariale per l’espiazione di una pena sino all’ottobre 2026, ha impugnato il decreto del Questore di Brescia recante la revoca del titolo. Il provvedimento richiamava le numerose condanne riportate tra il 2013 e il 2021 per commercio di sostanze adulterate, contrabbando e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nonché l’attuale stato detentivo, ritenendo le condotte espressive di uno scarso inserimento sociale e la pericolosità tale da superare le esigenze del nucleo familiare.

Con il ricorso si deduceva la violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 per l’omessa considerazione delle esigenze familiari, nonché il difetto di istruttoria e l’assenza di una valutazione concreta ed attuale della pericolosità. In via subordinata, il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso ordinario per motivi di lavoro. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, in quanto connessi, e li ha respinti. Ha premesso che i reati commessi dal ricorrente sono ex se ostativi alla presenza in Italia ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ma ha confermato che la disciplina dei lungosoggiornanti non ammette automatismi, richiedendo una verifica concreta di pericolosità.

Nel caso di specie, la Questura aveva fondato il proprio giudizio sull’intero percorso personale dell’interessato — pluralità di condanne definitive in un ampio arco temporale, recente condanna per traffico di stupefacenti e attuale stato detentivo — e non sulla sola condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento dava espressamente atto della permanenza in Italia dal 1999, della presenza della moglie e dei figli e dell’attività lavorativa, elementi tuttavia ritenuti recessivi.

Il Collegio ha escluso il difetto di istruttoria e la mancata valutazione dell’attuale pericolosità, rilevando che la reiterazione dei reati in un decennio, commessi nonostante la disponibilità di mezzi economici, costituisce indice obiettivamente idoneo a sorreggere la prognosi negativa. Ha quindi giudicato immune dai denunciati vizi di illogicità il bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto alla vita familiare, reso percepibile dall’espressa indicazione degli elementi considerati, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Il Tribunale ha infine ritenuto privi di rilievo decisivo gli argomenti sulla funzione rieducativa della pena e sulla buona condotta intramuraria, non idonei a sovvertire il giudizio espresso sulla base delle plurime condanne definitive, tanto più in costanza di esecuzione della pena. Parimenti respinta la domanda subordinata di rilascio di un permesso ordinario, ostata dallo stesso quadro fattuale, e compensate tra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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