Quote latte: le censure sul merito della pretesa non possono essere rivolte contro l’intimazione di pagamento (TAR Lombardia n. 1110 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973 può essere impugnata solo per vizi propri, non potendo essere dedotte per la prima volta in tale sede censure che attengono all’an e al quantum della pretesa sostanziale. La definitività degli atti presupposti, conseguente alla mancata tempestiva impugnazione, preclude anche la facoltà di invocare le sentenze della Corte di giustizia UE che hanno dichiarato il contrasto della normativa nazionale in materia di quote latte con il diritto dell’Unione. Il credito per prelievo supplementare è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 cod. civ., non trattandosi di sanzione amministrativa né di obbligazione periodica.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo operante nel settore lattiero-caseario ha impugnato due intimazioni di pagamento, notificate nell’ottobre 2021, relative al prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere 1995/1996, 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Il ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione del credito, il contrasto della normativa nazionale sulla compensazione con il diritto dell’Unione europea alla luce delle sentenze della Corte di giustizia del 2019, l’inattendibilità dei dati del sistema quote latte, il difetto di istruttoria e la violazione degli obblighi di motivazione. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità delle censure sul merito, evidenziando la definitività degli atti impositivi e l’esistenza di precedenti giudizi definiti sfavorevolmente al produttore o per perenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., in quanto la controversia riguarda la fase di attuazione del prelievo supplementare. Ha quindi respinto la richiesta di rinvio formulata per l’adesione alla procedura di definizione transattiva di cui all’art. 10-ter della legge n. 103/2023, rilevando che la pendenza dell’istanza non sospende il giudizio e che i termini dell’organismo sono ordinatori.
Quanto alle eccezioni di inammissibilità, il TAR ha ricordato che l’intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, dovendosi far valere i vizi sulla determinazione sostanziale del debito mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici. La definitività degli atti di accertamento del prelievo preclude la possibilità di rimetterne in discussione la legittimità, anche alla luce delle pronunce della Corte di giustizia UE richiamate dal ricorrente, in ossequio al principio di stabilità dei rapporti giuridici.
Il Collegio ha poi escluso la fondatezza dell’eccezione di prescrizione. Il credito per prelievo supplementare non costituisce sanzione amministrativa, ma misura di politica economica, con conseguente applicazione della prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. La prescrizione è comunque rimasta interrotta dai plurimi giudizi promossi dal ricorrente e dalle richieste di rateizzazione contenenti ricognizione del debito, con nuova decorrenza dal passaggio in giudicato delle pronunce.
Infondati sono risultati anche i motivi sulla motivazione degli atti impugnati, che indicano con precisione numero e data delle cartelle, campagne di riferimento e importi, e sulla compensazione con gli aiuti PAC, per la genericità delle allegazioni prive di supporto probatorio. Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
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