Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 1102 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione delle somme riconosciute dal giudicato, successivamente alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo più il giudice chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia. In tal caso, l’Amministrazione soccombente è condannata al rimborso delle spese di lite, che possono essere ridotte in misura proporzionale qualora il difensore abbia patrocinato una pluralità di ricorsi seriali di analogo contenuto, con conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del d.M. n. 55/2014.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, la declaratoria del proprio diritto al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione lo strumento. A fronte del mancato adempimento spontaneo, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva rappresentato che il gestore della procedura informatica aveva provveduto ad accreditare nel “borsellino elettronico” della ricorrente l’importo riconosciuto con la sentenza. Solo successivamente a tale adempimento la docente aveva chiesto l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite, essendo stato il pagamento eseguito dopo la proposizione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda proposta aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. In applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, non dovendo più pronunciarsi sull’oggetto della controversia.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Ha inoltre considerato la circostanza che i difensori della parte avevano patrocinato numerosi ricorsi di analogo contenuto dinanzi a diversi Tribunali amministrativi, evidenziando come tale serialità avesse consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una conseguente ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi e una correlata riduzione dello stesso per ciascun ricorso.

Sotto tale profilo, il Collegio ha richiamato l’art. 4, comma 2, del d.M. n. 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo. Il Tribunale ha ritenuto applicabile in via analogica tale disposizione, attesa l’identità della situazione sostanziale e processuale dei ricorrenti assistiti dai medesimi difensori e delle questioni trattate, confermando la congruità di una liquidazione ridotta delle spese.

Il Ministero è stato pertanto condannato al rimborso dei cinque sesti delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, disponendo la compensazione per la restante parte e la restituzione del contributo unificato ove effettivamente versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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