Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per Carta docente con condanna alle spese ridotte per serialità (TAR Lombardia n. 1101 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi su una posizione di contrasto venuta meno. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha dato esecuzione al giudicato solo dopo l’instaurazione del giudizio, giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite, la cui liquidazione può essere ridotta in considerazione della serialità dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Mantova che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 4.000,00. L’Amministrazione si è costituita e ha successivamente rappresentato che il gestore della procedura aveva provveduto ad accreditare l’importo nel “Borsellino elettronico” della ricorrente. Quest’ultima ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha rilevato che la domanda proposta ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Il giudice non è pertanto chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., disponendo la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha valorizzato il comportamento dell’Amministrazione che, pur avendo pagato, lo ha fatto solo dopo la proposizione del ricorso, concludendo per la sua soccombenza virtuale e per la condanna al rimborso in favore della ricorrente.
Il Tribunale ha però ridotto la liquidazione del compenso, rilevando il carattere seriale dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore dinanzi a diversi Tribunali Amministrativi. Tale serialità ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con una ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di giudizi e una riduzione dello stesso per ciascun ricorso, giustificando una proporzionale riduzione del compenso, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche.
Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, con compensazione per la restante parte e restituzione del contributo unificato ove versato.
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Nota della Redazione
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