Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: la carta del docente spetta anche ai docenti precari supplenti (TAR Molise n. 76 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario non più soggetta a impugnazione, che riconosca al docente precario il diritto alla carta elettronica del docente, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., e la sua inesecuzione da parte dell’Amministrazione scolastica legittima l’esperimento del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Con la novella dell’art. 475 cod. proc. civ., la notificazione in copia conforme al debitore è modalità adeguata di esecuzione, non essendo più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze della magistratura ordinaria. In caso di perdurante inottemperanza, può essere nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris, per dare attuazione al giudicato.
Il Fatto
La docente, titolare di supplenze per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale civile di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per il predetto periodo e la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di € 2.000,00. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, divenuta cosa giudicata, sebbene il titolo fosse stato notificato in copia conforme. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza chiedendo l’accoglimento del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Con riguardo alla notificazione della sentenza, il Collegio ha richiamato le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dalla riforma, rilevando che, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente una copia attestata conforme all’originale, come avvenuto nel caso di specie.
Il giudice ha poi osservato che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice del lavoro, rientra tra quelli la cui esecuzione può essere attuata con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il TAR ha accertato che la somma richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire e ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento nel termine di 40 giorni. Per garantire l’effettiva esecuzione, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
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Nota della Redazione
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