Revoca del nulla osta all’ingresso e impugnazione dei preavvisi endoprocedimentali (TAR Lombardia n. 01099 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato deve essere notificato nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione, a pena di irricevibilità. Gli atti endoprocedimentali, come i preavvisi di revoca adottati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non sono autonomamente impugnabili, difettando di lesività immediata, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il parere questorile negativo, reso nell’ambito del procedimento di revoca, ha portata obbligatoria ma non vincolante per l’Amministrazione competente, sicché la sua impugnazione è inammissibile in quanto diretta avverso un atto privo di autonoma lesività.

Il Fatto

Una società, tramite il suo amministratore unico, presentava numerose istanze di nulla osta per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava i nulla osta, ma successivamente, a seguito di un parere negativo della Questura, disponeva la revoca per due lavoratori e avviava il procedimento di revoca per altri due, tramite preavvisi.

La società proponeva ricorso al TAR, lamentando la genericità della motivazione dei provvedimenti e l’erronea applicazione della normativa, deducendo di aver presentato istanze di riesame. Tuttavia, in giudizio emergeva che l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di conferma delle revoche, mancando del tutto i presupposti per l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, ripercorrendo la vicenda procedimentale, ha confermato i profili di inammissibilità e irricevibilità già evidenziati in fase cautelare. Quanto ai due provvedimenti di revoca del nulla osta, il Tribunale ha rilevato che, essendo stati notificati tramite SPID in una certa data, il ricorso notificato successivamente risultava irricevibile per intervenuta decadenza del termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a.

Il Tribunale ha inoltre disatteso le circostanze contrarie allegate dalla ricorrente, non trovate riscontro negli atti di causa. Ha precisato che detti provvedimenti avevano disposto in prima battuta la revoca e non la conferma della revoca, come invece sostenuto dalla ricorrente, la quale non aveva fornito prova di un provvedimento di riesame.

Con riguardo alle due note di preavviso di revoca, il TAR le ha qualificate come atti endoprocedimentali, adottati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Tali atti, non essendo autonomamente impugnabili, rendono il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La mancata impugnazione dei successivi provvedimenti di revoca, che sembrerebbero aver seguito i preavvisi, è stata confermata dalle stesse allegazioni della ricorrente.

Il Collegio ha infine escluso la rilevanza dell’impugnazione del parere questorile, trattandosi di atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, la cui eventuale impugnazione sarebbe comunque inammissibile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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