Omessa dichiarazione di procedimento penale e grave illecito professionale (TAR Lazio n. 1072 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di gravi illeciti professionali, la pendenza di un procedimento penale per reati corruttivi a carico dell’operatore economico, non dichiarata nel DGUE, può fondare l’esclusione dalla gara. L’art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023 consente di desumere l’illecito professionale dalla contestata commissione dei reati di cui all’art. 94, comma 1, anche prima della definizione del giudizio penale. Gli obblighi dichiarativi sono strumentali alla valutazione di integrità e affidabilità del concorrente e devono includere ogni dato rilevante, compresa l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 96, comma 10, lett. c). Non rileva, a escludere l’illecito, la conoscenza aliunde dei fatti da parte della stazione appaltante, poiché la valutazione discrezionale sul grave illecito professionale esige una dichiarazione completa e non un onere di monitoraggio degli sviluppi dell’indagine penale.
Il Fatto
Una società, prima graduata, è stata esclusa da una procedura di affidamento indetta dalla resistente per la fornitura di materiale ferroviario. La causa di esclusione è stata ravvisata nella mancata indicazione, nel DGUE, della pendenza di un procedimento penale a carico di soggetto qualificato come amministratore di fatto, per l’illecito amministrativo dipendente da reati corruttivi commessi in danno della stessa stazione appaltante.
La società ha impugnato l’esclusione e, con successivi motivi aggiunti, l’aggiudicazione alla seconda graduata e il contratto nelle more stipulato, deducendo l’illegittimità derivata. La ricorrente ha sostenuto di aver adottato idonee misure di self cleaning e che la stazione appaltante, persona offesa, conosceva il procedimento fin dalla sua instaurazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui le omissioni dichiarative e le informazioni false o fuorvianti possono condurre all’esclusione quando siano dirette a influenzare le decisioni della stazione appaltante. Spetta a quest’ultima valutare se il rapporto fiduciario sia compromesso e se il comportamento del concorrente abbia inciso sulla sua integrità o affidabilità (Cons. St., sez. V, n. 167/2025).
Tale valutazione è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, limitandosi a verificare travisamenti evidenti, macroscopici vizi di motivazione o assoluta irragionevolezza dell’opzione espulsiva (Cons. St., sez. V, n. 6275/2025).
Nel caso concreto, l’esclusione non appare manifestamente irragionevole. Assume rilievo, sul piano dichiarativo e indipendentemente dagli sviluppi del giudizio penale, la gravità specifica dei fatti ascritti, consistenti in fattispecie di corruzione legate proprio allo svolgimento di pubbliche gare. L’art. 98, comma 3, lett. g), del d.lgs. n. 36/2023 prevede espressamente che l’illecito professionale si può desumere dalla contestata commissione dei reati di cui all’art. 94, comma 1.
L’omissione si aggrava perché investe anche l’emissione della richiesta di rinvio a giudizio, che l’operatore ha l’onere di comunicare alla stazione appaltante, al fine di consentire una valutazione completa ed esaustiva del RUP. Non rileva che la stazione appaltante fosse a conoscenza del procedimento: si tratta di procedure diverse e non sussiste alcun onere in capo alla stessa di seguire passo per passo gli sviluppi di un’indagine risalente nel tempo. La condotta compromette in concreto l’affidabilità dell’operatore, in virtù del principio della fiducia sancito dall’art. 2 del Codice dei contratti pubblici.
Le altre censure, tra cui l’omessa valutazione delle misure di self cleaning, restano assorbite: l’atto plurimotivato è sorretto dalla legittimità di una sola delle ragioni espresse (Cons. St., sez. III, n. 7188/2025). Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.