Cessazione della materia del contendere per autotutela satisfattiva dell’INPS su inclusione dei sei scatti nel TFS (TAR Marche n. 1027 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione adotta un provvedimento in autotutela che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, eliminando la posizione di contrasto tra le parti e facendo venire meno l’interesse a proseguire il giudizio, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ove ricorrano giusti motivi, fermo il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93, primo comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Marche per ottenere il riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio. L’INPS si era costituito in giudizio resistendo alla domanda.
Nel corso del processo, l’INPS depositava una nota in data 9 luglio 2026 con la quale rappresentava di aver adottato un provvedimento in autotutela il 7 luglio 2026, accogliendo la domanda del ricorrente e disponendo il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali. L’istituto chiedeva pertanto la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, Sezione Prima, ha ritenuto che l’intervento in autotutela dell’INPS avesse integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, determinando il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, dell’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
Il Collegio ha osservato che, in presenza di una piena satisfazione della pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, quinto comma, cod. proc. amm., restando assorbita ogni questione di merito relativa alla spettanza del beneficio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando la rapidità con cui l’amministrazione si era determinata in autotutela, la stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e il solo recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sul punto. Ha invece disposto la ripetizione del contributo unificato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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