Accesso endoprocedimentale del partecipante alla procedura camerale (TAR Campania n. 387 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che partecipa a un procedimento amministrativo concorsuale è titolare di una posizione differenziata che legittima l’accesso endoprocedimentale agli atti della procedura: egli non deve dimostrare altro, a differenza del soggetto estraneo che invochi l’accesso esoprocedimentale ex artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, se non la veste di parte del procedimento. La natura difensiva dell’istanza è in re ipsa, connaturata alla partecipazione a una competizione tra più concorrenti, e l’omessa impugnazione di un atto sopravvenuto della procedura non incide sull’attualità dell’interesse. Il carattere sensibile dei dati richiesti recede, a norma dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, a fronte dell’accesso difensivo, quando la conoscenza del documento sia strettamente indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici. I partecipanti alla procedura concorsuale non vantano un diritto alla riservatezza sulle dichiarazioni rese, che fuoriescono dalla loro sfera di disponibilità.
Il Fatto
Un’associazione di categoria imprenditoriale chiedeva alla Camera di Commercio di Napoli di accedere alle dichiarazioni rese da due associazioni concorrenti, contenenti l’elenco delle imprese associate in regola con il versamento delle quote, depositate ai fini del rinnovo del Consiglio camerale. L’ente negava l’ostensione, ritenendo la documentazione contenente dati sensibili e dunque sottratta all’accesso.
Con sentenza del 10/4/2025 n. 3037 la Sezione accoglieva il ricorso. La pronuncia era poi riformata dal Cons. Stato, sez. VI, 26/5/2025 n. 4550 per mancata integrazione del contraddittorio verso una delle associazioni controinteressate. L’associazione ricorrente integrava il contraddittorio, riassumeva la causa e riproponeva la domanda.
La Motivazione della Corte
Perfezionatosi il contraddittorio, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla precedente pronuncia e richiama la propria motivazione ex art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. Disattende anzitutto le eccezioni di carenza di interesse e di legittimazione.
Sul piano sistematico la Corte distingue l’accesso esoprocedimentale, che esige la dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante, dall’accesso endoprocedimentale, nel quale il soggetto partecipante nulla deve provare se non la veste di parte del procedimento.
Nella specie le ragioni difensive sono evincibili, ancorché in via mediata, dalla qualità di partecipante alla procedura di ricostituzione del Consiglio camerale. L’esigenza di tutela è in re ipsa: prende corpo solo in conseguenza dell’ostensione richiesta e delle verifiche che essa consente.
Né rileva l’omessa impugnazione della delibera regionale sopravvenuta, poiché l’accesso difensivo può essere finalizzato anche alle sole valutazioni preliminari sull’opportunità di agire, evitando iniziative giurisdizionali “al buio”. Non spetta all’amministrazione detentrice valutare le modalità di tutela del richiedente.
Nel merito, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione costituisce il criterio di distribuzione dei seggi, dipendendo dalla percentuale delle imprese iscritte e dal diritto annuale versato (art. 9, comma 2, D.M. n. 156/2011). L’allegato B contiene proprio l’elenco delle associate in regola, integrando l’allegato A. Il diniego impedisce ogni indagine sulla regolare attribuzione dei seggi.
La natura sensibile dei dati recede dunque, a norma dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, di fronte all’accesso difensivo, essendo il nesso di strumentalità declinato in termini di stretta indispensabilità. Il ricorso è accolto e si ordina l’esibizione dei documenti, mediante visione e rilascio di copia, senza alcun oscuramento e a spese dell’istante, entro trenta giorni. I partecipanti alla procedura concorsuale non vantano un diritto alla riservatezza sulle dichiarazioni rese. Le spese di giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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