Impianti di telefonia: no al divieto generalizzato nelle aree vincolate (TAR Lombardia n. 747 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di infrastrutture di telecomunicazioni, il divieto di localizzazione degli impianti in aree generalizzate del territorio è illegittimo anche quando la disciplina urbanistica recepisca vincoli o studi paesistici. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 non consente ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate, e la funzione di pianificazione resta subordinata agli artt. 43 e 44 del Dlgs. n. 259/2003. Le previsioni del PGT che fissano zone predefinite e vietano l’installazione altrove vanno disapplicate, senza che all’operatore possa imporsi la dimostrazione dell’infungibilità del sito prescelto. Nelle aree vincolate la valutazione di compatibilità è funzione eminente della Soprintendenza, il cui dissenso motivato impedisce solo la formazione del silenzio-assenso, senza vincolare l’amministrazione procedente; il silenzio equivale a parere favorevole ai sensi dell’art. 17-bis, comma 3, della legge n. 241/1990. La mera visibilità del traliccio non giustifica il diniego.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune, in data 26 marzo 2024, istanza ai sensi degli artt. 43 e 44 del Dlgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore su un’area sottoposta a vincolo paesistico. L’intervento rientra nel Piano Italia 5G.

Il responsabile del SUAP, con provvedimento del 29 maggio 2024, ha comunicato il pronunciamento negativo della conferenza di servizi, fondato sul parere della Commissione comunale per il Paesaggio e sul parere dell’Ufficio Tecnico, che aveva rilevato la difformità urbanistica rispetto alle previsioni del Piano delle Regole. La ricorrente ha impugnato il diniego, anche in via subordinata quanto alle NTA del Piano delle Regole. Dopo l’accoglimento cautelare, il Comune ha vietato l’avvio dei lavori con un nuovo provvedimento, poi annullato in autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal profilo urbanistico. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare il corretto insediamento degli impianti, ma esclude limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La funzione di pianificazione è espressamente subordinata agli artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Dlgs. n. 259/2003.

Ne deriva la disapplicazione delle disposizioni del PGT che vietano l’installazione in determinate zone. Tale disapplicazione opera anche quando all’operatore sia data la facoltà di ottenere deroghe dimostrando l’infungibilità del sito. Una simile richiesta incentiverebbe la frammentazione della procedura in dinieghi parziali e attribuirebbe all’amministrazione uno strumento improprio di indirizzo, in contrasto con i principi di tempestività procedurale e prevedibilità regolamentare.

Incombe invece ai Comuni l’onere di dimostrare che l’installazione intercetta un sito sensibile o compromette altre opere di pari interesse pubblico. L’eventuale proposta di localizzazione alternativa deve essere puntuale e immediatamente praticabile. Il Collegio richiama inoltre l’art. 4, comma 7-bis, del DL n. 60/2024, che per il Piano Italia 5G rende derogabile la potestà regolamentare comunale fino al 31 dicembre 2026.

Quanto al profilo paesistico, la valutazione di compatibilità nelle aree vincolate è funzione eminente della Soprintendenza. Il dissenso motivato di un’amministrazione preposta alla tutela di interessi paesistici, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del Dlgs. n. 259/2003, impedisce solo la formazione del silenzio-assenso e non vincola l’amministrazione procedente. Nel caso in esame la Soprintendenza non si è pronunciata: il suo silenzio equivale a parere favorevole ex art. 17-bis, comma 3, della legge n. 241/1990.

Il Collegio esclude che la mera visibilità del palo o del traliccio possa fondare un giudizio negativo. L’altezza è caratteristica ineliminabile, adeguata all’area da servire: considerarla ostativa introdurrebbe un’opzione zero. La tutela va spostata sulla quantificazione dell’ingombro visivo e sulle modalità realizzative, secondo il principio collaborativo dell’art. 14-bis, comma 3, della legge n. 241/1990. Non risultando osservazioni specifiche su soluzioni tecniche eccedenti lo standard, il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto della ricorrente a realizzare la stazione radio base.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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