Corsi di formazione con attestati oscurati e offerta tecnica equivalente nella gara (TAR Abruzzo n. 478 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, ove la lex specialis qualifichi un criterio di valutazione come tabellare, la commissione è vincolata ad applicarlo in modo automatico, senza margini di discrezionalità. Il concorrente che produca attestati di formazione privi dei nominativi del personale, per effetto dell’oscuramento, non dimostra il requisito richiesto e non può conseguire il relativo punteggio. Non integra offerta plurima, e dunque non è indeterminata, la proposta tecnica che indichi più soluzioni alternative rimettendo alla stazione appaltante la scelta di quella più adeguata, in applicazione del principio di equivalenza e in coerenza con la clausola che riconosce all’assuntore libertà progettuale. Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. è ammesso solo in casi eccezionali, estranei alla mera eventualità di una futura autotutela.
Il Fatto
Una centrale unica di committenza indice una gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, suddivisa in cinque lotti territoriali. Il disciplinare introduce una clausola di contingentamento: a ciascun concorrente possono essere aggiudicati al massimo due lotti, secondo l’ordine decrescente di rilevanza economica.
Per il lotto di minore valore la graduatoria vede al primo posto un operatore già aggiudicatario di due lotti superiori e al secondo un altro concorrente parimenti giunto al limite. Il doppio scorrimento porta all’aggiudicazione in favore della società collocata al terzo posto. Il consorzio classificatosi quarto impugna la determina di aggiudicazione, censurando il punteggio assegnato al proprio piano formativo e chiedendo l’esclusione della seconda classificata per asserita indeterminatezza dell’offerta tecnica. Propongono ricorso incidentale la seconda e la terza classificata.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. La sospensione degli effetti dell’aggiudicazione disposta dall’amministrazione, motivata dalla sopravvenuta riduzione della spesa sanitaria, non integra alcuna delle gravi ragioni richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. Al contrario, la pendenza del giudizio è espressamente richiamata nel preambolo di quella determinazione, sicché una rapida definizione del contenzioso agevola le valutazioni economiche riservate alla stazione appaltante.
L’eccezione di irricevibilità del ricorso principale è respinta. Il concorrente ha impugnato anche l’aggiudicazione del lotto superiore conseguita dalla seconda classificata: l’eventuale accoglimento di quel gravame ne caducherebbe l’aggiudicazione e la ricondurrebbe in competizione sul lotto de quo. L’impugnazione dell’offerta di quest’ultima diviene quindi onere processuale, e non mera opzione, perché la sola rettifica del proprio punteggio non assicurerebbe alcuna utilità pratica.
Nel merito, la prima censura è infondata. Il capitolato impone di specificare l’organizzazione del personale impiegato e le relative caratteristiche professionali. Dagli allegati alla relazione tecnica emerge che negli otto certificati di formazione prodotti dal ricorrente i nominativi dei partecipanti risultano oscurati. Non potendo risalire al destinatario del corso, il concorrente non ha dimostrato di disporre di personale formato: la valutazione avrebbe dovuto essere pari a zero, non già quella, pur inferiore al massimo, riconosciuta dalla commissione.
Anche la seconda censura è respinta. La seconda classificata ha individuato le piattaforme di sicurezza ritenute più adeguate ai bisogni dell’azienda sanitaria e ha rimesso all’amministrazione la scelta tra esse, da operare con il direttore dell’esecuzione e i servizi informatici. Non si configura un’offerta plurima, ma il necessario adeguamento del progetto alla struttura dell’ente, imposto dalla rapida evoluzione tecnologica delle soluzioni. La conclusione è coerente con il principio di equivalenza e con la clausola del capitolato che lascia libero l’assuntore di progettare la propria struttura organizzativa e funzionale nel rispetto dei vincoli di gara.
Il ricorso principale è dunque respinto; i ricorsi incidentali, per effetto di tale esito, sono dichiarati improcedibili, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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