DASPO e accensione di fumogeni: la condotta individuale giustifica la misura anche in assenza di condanna penale (TAR Marche n. 968 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui viene irrogato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e non richiede l’accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità penale del destinatario, ma presuppone la sussistenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a rendere altamente attendibile, secondo la regola del «più probabile che non», l’attribuzione della condotta e la conseguente prognosi di pericolosità. La misura non può essere fondata sulla mera presenza del destinatario nel luogo dei fatti: anche nelle condotte di gruppo occorre accertare un comportamento individuale che esprima adesione consapevole all’iniziativa collettiva o che rafforzi l’altrui proposito violento. La specificità dell’indicazione dei luoghi interdetti va valutata in relazione alla funzione preventiva della misura e non postula l’elencazione anticipata di ogni singola gara o punto di passaggio, purché l’ambito del divieto sia determinabile mediante criteri spaziali, temporali e funzionali riconoscibili.
Il Fatto
Un tifoso impugnava il decreto con cui il Questore della Provincia di Ancona aveva disposto nei suoi confronti, per la durata di due anni, il DASPO, in relazione ai fatti verificatisi nel dicembre 2021 nello stadio di Ancona, durante l’incontro di calcio tra Ancona-Matelica e Pescara. Nel settore riservato alla tifoseria ospite erano stati accesi numerosi fumogeni, alcuni dei quali lanciati verso il terreno di gioco. L’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza aveva consentito di identificare il ricorrente quale uno dei responsabili. Con il decreto, la misura era estesa anche alle partite casalinghe del Pescara Calcio, con il divieto di accesso ai luoghi circostanti lo stadio, alla stazione ferroviaria e all’aerostazione d’Abruzzo.
Il ricorrente negava di avere acceso, detenuto o lanciato artifici pirotecnici, sostenendo che le immagini mostrassero solo la sua presenza nel gruppo dei sostenitori ospiti. Lamentava, inoltre, l’insufficienza dell’istruttoria e l’eccessiva ampiezza e indeterminatezza dell’estensione territoriale del divieto, chiedendo in via subordinata la riduzione della durata al minimo di un anno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha disatteso il primo motivo, relativo al travisamento dei fatti. Il Collegio ha chiarito che la misura non richiede l’accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente che l’attribuzione della condotta sia resa altamente attendibile da elementi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, la responsabilità del ricorrente non era stata desunta dalla mera appartenenza alla tifoseria ospite: la sequenza video presa in considerazione dagli operanti collocava il soggetto nel punto in cui era stato acceso il fumogeno, registrandone i movimenti. Tale quadro indiziario specifico e convergente non poteva essere smentito dalle dichiarazioni di persone presenti nel settore ospiti, prive di elementi oggettivi idonei a infirmare la sequenza temporale ricavata dalle immagini.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto la motivazione del decreto sufficiente, pur in assenza dell’indicazione del minuto e del secondo delle riprese. L’art. 10 della legge n. 241 del 1990 impone di valutare le memorie pertinenti ma non richiede la confutazione analitica di ogni singolo argomento. Il mancato riscontro della Questura all’istanza di accesso al filmato, poi acquisito previa autorizzazione del pubblico ministero, non determina l’illegittimità del distinto provvedimento di prevenzione.
Il terzo motivo è stato respinto sulla base dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, come modificato dalla legge n. 377 del 2001. La specificità dei luoghi interdetti va valutata in relazione alla funzione preventiva della misura e alla necessità di riferirla a eventi futuri. Il decreto delimita puntualmente il perimetro circostante lo stadio, individua la stazione ferroviaria, l’aerostazione e il percorso tra essi, collegando le prescrizioni alle partite casalinghe del Pescara Calcio e circoscrivendole temporalmente. La prossimità dell’aerostazione all’abitazione del ricorrente non dimostra l’irragionevolezza, essendo fatti salvi i motivi idonei a giustificare la presenza nei luoghi indicati.
Il quarto motivo è stato infine respinto: l’accensione di un artifizio pirotecnico in un settore affollato e il suo lancio verso il terreno di gioco sono condotte intrinsecamente idonee a porre in pericolo l’incolumità delle persone. La natura preventiva del DASPO non richiede che il rischio si sia concretizzato in lesioni o danni. La durata biennale, prossima al minimo legale, è stata ritenuta proporzionata. Il ricorso è stato respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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