Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 724 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione provveda all’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La tardiva esecuzione del giudicato integra soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese, che tuttavia può essere compensata, in tutto o in parte, quando l’adempimento spontaneo, benché successivo, assuma valore conciliativo. Il contributo unificato, per l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, resta comunque a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con rapporto di lavoro a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, con sentenza n. 423/2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo nominale di € 2.000,00 tramite il sistema della carta.
Notificato il titolo esecutivo in data 10 dicembre 2024 e decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’attivazione della carta con accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito. Nella pendenza del giudizio, l’Amministrazione ha rilasciato la carta docente; la ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e chiesto la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione dei difensori e ritiene che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso abbia ricevuto integrale soddisfazione. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Sul regolamento delle spese, il Tribunale rileva la soccombenza virtuale del Ministero: il credito nascente dal giudicato è stato ottemperato solo dopo la proposizione del ricorso, benché la ricorrente avesse notificato il titolo esecutivo e fosse già decorso il termine di legge per il pagamento. Le spese, quantificate in € 800,00, sono compensate per il 50%.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la soccombenza non opera in modo assoluto, potendo il giudice valutare ragioni di compensazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 del 2021. Nel caso concreto, tali ragioni sono individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, del Ministero, qualificato come comportamento conciliativo apprezzabile sul piano delle spese.
Il Tribunale evidenzia inoltre che, per l’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche in ipotesi di compensazione: l’obbligazione è predeterminata ex lege e sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla compensazione sia quanto all’ammontare, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 9533 del 2024.
Ne deriva la condanna del Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, di € 400,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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