Inottemperanza del giudicato: l’amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio ritardo (Cons. Stato n. 5724 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di una sentenza di accoglimento di un ricorso avverso il silenzio è tenuta a dare immediata, piena e integrale esecuzione al giudicato, adottando tutti gli atti giuridicamente necessari a soddisfare l’interesse pretensivo del ricorrente. Il sopravvenuto venir meno di un presupposto fattuale non può essere invocato come causa di impossibilità dell’esecuzione quando il suo prodursi sia conseguenza dell’inosservanza del termine fissato dal giudice: diversamente, l’amministrazione trarrebbe un indebito vantaggio dal proprio inadempimento. Integrano atti soprassessori, e sono pertanto nulli, i provvedimenti che subordinano l’attuazione del giudicato a eventi futuri e incerti, limitandosi a rappresentare generiche difficoltà esecutive.
Il Fatto
Una società artigiana con sede nel territorio di un Comune ha chiesto per anni il completamento delle urbanizzazioni primarie della via di accesso alla propria sede, ancora in terra battuta. Il Comune aveva approvato il progetto preliminare dei lavori, ma non aveva mai approvato quello definitivo. Il silenzio serbato sull’istanza della società è stato accertato dal giudice amministrativo, che ha ordinato all’ente di determinarsi sull’approvazione del progetto entro un termine espresso, fissato in prossimità della scadenza del vincolo preordinato all’esproprio.
Decorso inutilmente quel termine, il dirigente comunale ha adottato due note per rappresentare difficoltà esecutive legate alla ricognizione delle interferenze e alla presenza di opifici privati, chiedendo di soprassedere. La società ha quindi agito in ottemperanza. Il T.a.r. ha dichiarato la nullità delle due note, qualificate come atti soprassessori, e ha ordinato all’ente di dare corretta attuazione alla sentenza. Il Comune ha appellato, sostenendo che la cessazione del vincolo rendesse ormai impossibile l’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e tratta congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione. In via preliminare, il Collegio rileva che le contestazioni sulla posizione qualificata e differenziata della società sono destituite di fondamento, poiché la sentenza di primo grado è ormai passata in giudicato.
Nel merito, il ragionamento del Palazzo Spada muove dalla contraddizione logica dell’assunto comunale. La sentenza della cui ottemperanza si discute ha fissato il termine finale proprio in considerazione della scadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Sostenere che il successivo venir meno di quel vincolo determini l’impossibilità dell’esecuzione significherebbe ammettere che la violazione del termine possa liberare l’amministrazione dall’obbligo. Il Collegio esclude recisamente questa conclusione: l’inosservanza del termine segnato dal giudice non solo non libera, ma integra un pacifico inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato.
La Corte richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 2 del 2013, secondo cui su tutte le parti incombe l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice, e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione, in un’ottica di leale esercizio del munus publicum e in attuazione dei principi dell’art. 97 Cost. e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La soddisfazione della pretesa del ricorrente vittorioso non può prescindere dall’assetto degli interessi coinvolti, ma ciò non costituisce alibi per sottrarsi al rispetto del giudicato.
Ne deriva l’obbligo di dare immediata, piena e integrale esecuzione alla sentenza. L’ordine di porre in essere la necessaria attività per una corretta attuazione non supera i limiti del giudicato, ma conferma l’obbligo già derivante da esso. Quanto alle due note, esse integrano atti soprassessori: l’amministrazione si è limitata a rappresentare generiche difficoltà, omettendo l’adempimento dovuto. L’appello è pertanto respinto, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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