Assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001: accoglimento dell’istanza cautelare per il riesame (TAR Marche n. 193 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, in favore del dipendente pubblico con figlio minore affetto da patologia grave, costituisce un beneficio la cui fruizione deve essere valutata dall’Amministrazione alla luce della concreta disponibilità di posti per una posizione analoga presso la sede richiesta e dell’effettiva consistenza delle esigenze organizzative dell’ufficio di appartenenza. Nell’ambito del giudizio cautelare, la sussistenza di tali condizioni — unita all’assenza di pregiudizio per l’organizzazione — determina l’accoglimento dell’istanza ai fini del tempestivo riesame dell’istanza medesima da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio presso un ufficio della Pubblica Sicurezza, presentava istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, chiedendo di essere trasferito presso una sede individuata per assistere il figlio minore affetto da grave patologia. L’Amministrazione, dopo aver acquisito il parere negativo del Questore competente, comunicava al dipendente il preavviso di diniego e, successivamente, il mancato accoglimento dell’istanza.
Avverso tali atti il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti impugnati. Il giudice adito disponeva un’istruttoria per verificare la disponibilità di posti presso la sede richiesta e la situazione organizzativa dell’ufficio di appartenenza del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha fondato la propria decisione sugli esiti dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 736/2026. Dall’accertamento svolto è emerso che risultavano vari posti disponibili per una posizione analoga a quella del ricorrente presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza della sede richiesta. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere che non sussistessero ostacoli oggettivi alla fruizione del beneficio invocato.
In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che la situazione dell’ufficio di appartenenza non appariva tale da impedire la fruizione dei benefici previsti dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. La valutazione negativa dell’Amministrazione non risultava pertanto sostenuta da elementi concreti idonei a giustificare il sacrificio del diritto del dipendente all’assistenza del figlio minore.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare, disponendo il tempestivo riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione resistente. La decisione è stata assunta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., con fissazione della trattazione del merito all’udienza pubblica successiva.
Nota della Redazione
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