Piano di rischio aeroportuale: istruttoria qualitativa ex art. 707 cod. nav. e principio di precauzione (TAR Marche n. 965 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano di rischio aeroportuale di cui all’art. 707 cod. nav. costituisce attuazione di una disciplina speciale orientata alla sicurezza della navigazione aerea e all’incolumità dei terzi, non libera opzione urbanistica. La materia è informata al principio di precauzione. L’attività di ENAC si sostanzia in una verifica qualitativa della correttezza dei dati e della compatibilità delle previsioni urbanistiche con il contenimento del carico antropico; non è dovuta, per ogni piano ex art. 707 cod. nav., un’analisi quantitativa del rischio individuale modellata sui parametri dell’art. 715 cod. nav. Le valutazioni tecniche di ENAC sono sindacabili solo per manifesta illogicità, travisamento o abnormità. La bassa incidenza statistica del rischio non esonera dall’adozione di misure preventive.
Il Fatto
Alcune società e persone fisiche, proprietarie di terreni nel Comune di Fano ricompresi nel comparto urbanistico ST5_P27, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Fano n. 171 del 29 settembre 2020, recante l’adozione del Piano di rischio dell’aeroporto, ai sensi dell’art. 707 cod. nav..
I ricorrenti lamentavano, in un unico articolato motivo e nei successivi motivi aggiunti, il difetto assoluto di istruttoria aeronautica, l’erronea collocazione del punto di origine delle aree di tutela a 400 metri anziché a 450, l’omessa considerazione dello stato dei luoghi e la sproporzione dei vincoli rispetto a uno scalo con ridottissimi movimenti annui di sola aviazione generale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso il difetto di istruttoria: ENAC non si è limitata a un assenso formale, ma ha individuato la classificazione operativa della pista (codice 2), indicato il punto di origine delle aree di tutela e imposto prescrizioni specifiche per ridurre il carico antropico nelle zone più sensibili. L’attività richiesta all’Ente nel procedimento ex art. 707 cod. nav. consiste in una verifica qualitativa della correttezza dei dati e della compatibilità delle previsioni con il contenimento del carico antropico; la mancata formazione di un autonomo studio quantitativo non può convertirsi in vizio di istruttoria, non essendo tale atto richiesto dall’ordinamento.
Il Collegio ha poi ritenuto non manifestamente erroneo il parametro tecnico utilizzato da ENAC per la collocazione del punto di origine delle aree a 400 metri. La determinazione del parametro operativo rilevante compete all’ente tecnico e non può essere superata dal solo richiamo alla misura materiale della pista, senza la dimostrazione di un errore macroscopico.
Quanto alla presenza di infrastrutture viarie (autostrada, svincolo, strada statale), la Corte ha chiarito che queste non costituiscono, di per sé, elementi idonei a neutralizzare il rischio aeronautico. La funzione del Piano è quella di contenere il carico antropico nelle aree funzionalmente interessate dalle operazioni di volo, nozione che non può essere letta in senso meramente geometrico e riduttivo.
Sulle censure di sproporzione, il TAR ha richiamato il principio di precauzione e la giurisprudenza secondo cui la bassa probabilità dell’evento non esclude la doverosità delle misure di prevenzione, quando l’evento temuto possa incidere sulla sicurezza del volo e sull’incolumità dei terzi. Ha inoltre distinto i piani ex art. 707 cod. nav., a carattere qualitativo e regolatorio, dalla valutazione di impatto del rischio contro terzi ex art. 715 cod. nav., a carattere quantitativo, escludendo che il procedimento per lo scalo di Fano dovesse seguire la metodologia di quest’ultimo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.