Inottemperanza provvedimenti e abusi edilizi su demanio: ordini comunali legittimi (TAR Marche n. 00956 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento redatto da pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 221 c.p.c., e la presentazione di scritti difensivi ai sensi della legge n. 689/1981 non ne priva l’efficacia probatoria. L’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi è legittima se fondata su accertamenti che rilevano difformità delle opere rispetto ai titoli edilizi legittimamente acquisiti. L’ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere emanata in caso di inottemperanza a precedente ordine, divenuto inoppugnabile per mancata impugnazione. La diffida ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001 ha carattere non provvedimentale e non autonomamente lesivo. La domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, c.p.a. è rigettata quando non emerge alcuna illegittimità nell’operato dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di uno stabilimento balneare situato su area demaniale, impugnava gli atti comunali che le ordinavano la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la demolizione di opere abusive realizzate sul suolo demaniale. La società deduceva che le contestazioni riguardavano opere non aventi rilevanza edilizia o demaniale, o comunque regolarmente autorizzate, e che gli accertamenti si basavano su verbali non definitivi. In udienza, la ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande di annullamento, insistendo per l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., anche in funzione risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, data l’infondatezza nel merito delle censure, poteva prescindersi dalla dubbia ammissibilità del ricorso, proposto cumulativamente contro provvedimenti diversi. Ha quindi esaminato le censure. Con riguardo al primo motivo, sulla demanialità della particella, ha richiamato la sentenza n. 556/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sent. 1575/2026, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dalla proprietaria dell’azienda, rilevando che sulla questione si è formato il giudicato che non può essere rimesso in discussione dal diverso ricorso proposto dall’esercente.
Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio ha rilevato che dagli accertamenti comunali emerge che le opere indicate nell’ordine di demolizione presentano difformità rispetto ai titoli legittimamente acquisiti. Ha quindi disatteso il quarto motivo, osservando che l’ordinanza di demolizione non si fonda su verbali di accertamento di violazioni amministrative e che la presentazione di scritti difensivi non priva i verbali dell’efficacia di fede fino a querela di falso.
Con riferimento al quinto motivo, il TAR ha rilevato che l’ordinanza n. 145/2023 scaturisce dall’ordinanza n. 128/2021, mai impugnata, che vietava la prosecuzione dell’attività di ampliamento della superficie di somministrazione. Sulla base di successivi sopralluoghi, certificati da verbali facenti fede fino a querela di falso, è stata accertata l’inottemperanza a tale ordine. Quanto all’ordinanza n. 147/2023, essa è stata emessa perché l’uso del suolo demaniale, mediante truck dotato di gazebo, risultava non conforme alla concessione demaniale rilasciata alla società interveniente. Il richiamo di tali ordinanze in una diffida è stato ritenuto irrilevante, trattandosi di atto non autonomamente lesivo.
Il sesto motivo è stato infine respinto in quanto diretto contro un atto endoprocedimentale, il verbale di constatazione, la cui contestazione deve avvenire nelle forme previste dall’art. 221 c.p.c. Non emergendo alcuna illegittimità, la domanda ex art. 34, comma 3, c.p.a. è stata rigettata, con improcedibilità delle domande di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
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