Sospensione dell’attività di pubblico esercizio e tutela cautelare dell’attività di somministrazione (TAR Marche n. 199 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività di un pubblico esercizio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. per esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è suscettibile di attenuazione in sede cautelare. Quando l’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento risulti priva di idoneo titolo autorizzatorio, la misura può essere limitata alla sola attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché esercitata nelle ore consentite dalla SCIA e nel rispetto della normativa vigente, con particolare attenzione alle immediate adiacenze del locale. In tal caso, la tutela cautelare si atteggia come bilanciamento tra le contrapposte esigenze di ordine pubblico e la continuazione dell’attività imprenditoriale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio situato in località balneare, aveva presentato al Comune una SCIA di subingresso per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Con decreto del 25 giugno 2026, il Questore di Ancona disponeva la sospensione per quindici giorni dell’attività del locale, nonché la contestuale sospensione dell’efficacia della SCIA, ritenendo che l’esercizio svolgesse attività di pubblico spettacolo o intrattenimento in assenza di idoneo titolo autorizzatorio.
La società impugnava il provvedimento e chiedeva l’adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a., al fine di poter proseguire l’attività di somministrazione. Veniva inizialmente concesso un decreto cautelare provvisorio, con cui il Tribunale sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato per consentire lo svolgimento della normale attività nelle ore consentite. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2026, la questione veniva riesaminata anche alla luce della documentazione integrativa depositata dalla Pubblica Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ribadito la propria giurisdizione e competenza sulla controversia, vertente su un provvedimento amministrativo adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza. L’esame in sede cautelare ha riguardato la sussistenza del periculum in mora, pur senza anticipare le valutazioni di merito, per le quali è stata fissata l’udienza pubblica.
Dall’istruttoria è emerso che il provvedimento impugnato si fondava, tra l’altro, sull’assenza di un titolo autorizzatorio per l’attività di pubblico spettacolo, con conseguente violazione degli artt. 666 e 681 cod. pen., e sulla mancanza della licenza di agibilità prevista dall’art. 80 T.U.L.P.S.
La documentazione successivamente depositata dalla Questura, incluso un verbale del 14 luglio 2026, ha evidenziato la sussistenza di alcune violazioni amministrative. A fronte dell’eccezionale ampiezza della misura adottata, il Collegio ha ritenuto che l’espletamento della normale attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore consentite dalla SCIA potesse risultare compatibile con le fondamentali esigenze di ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha pertanto confermato il decreto cautelare già emanato, limitando la sospensione alla sola attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore consentite, subordinandola al rispetto della normativa vigente e alla massima sorveglianza sulle immediate adiacenze del locale. Ha inoltre fissato per la trattazione del merito la pubblica udienza del 24 marzo 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.