Patti territoriali, contributo provvisorio e sindacato sul quantum definitivo (C.G.A.R.S. n. 103 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione provvisoria di un contributo economico non fonda un affidamento legittimo del beneficiario sulla conservazione dell’utilità ricevuta, dovendo l’operatore sottoporsi al successivo controllo amministrativo ai fini della determinazione dell’an e del quantum del contributo definitivo. Il completamento della fattispecie a formazione progressiva può sfociare nella conferma, nella rideterminazione o nella revoca del contributo. Ove la rideterminazione al ribasso si fondi su un errore logico, il giudice amministrativo annulla e rimette all’Amministrazione il ricalcolo, senza sostituirsi ad essa. Il giudice amministrativo non può liquidare il saldo sulla base dell’auto-liquidazione del beneficiario.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto, sul Patto territoriale delle Isole Eolie, l’ammissione provvisoria a finanziamento per la realizzazione di una struttura alberghiera. In sede di accertamento finale l’Amministrazione rideterminava al ribasso il contributo, applicando un diverso tasso di attualizzazione per essere gli investimenti realizzati in un arco temporale diverso da quello indicato in fase istruttoria.

La società impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento e la condanna delle Amministrazioni al pagamento del saldo. Il TAR, estromessa la Cassa depositi e prestiti perché mero ente erogatore, accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando l’illogicità della rideterminazione e rimettendo all’Amministrazione il ricalcolo. La società proponeva appello, dolendosi del mancato riconoscimento della natura di diritto di credito e della mancata condanna al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La tesi dell’appellante — secondo cui, realizzato integralmente l’investimento, la liquidazione del saldo richiederebbe una mera operazione di calcolo — non convince. Se può discutersi della terminologia della sentenza impugnata, che evoca la discrezionalità amministrativa non perfettamente calzante, resta fermo che il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione determinando il quantum sulla base dell’auto-liquidazione del beneficiario.

Richiamando C.G.A. n. 541/2023 e Cons. Stato n. 7064/2021, la decisione ribadisce che la provvisorietà dell’elargizione evidenzia la precarietà della posizione del privato, tenuto ad adempiere agli obblighi imposti e a sottoporsi al controllo finale. La fattispecie a formazione progressiva può concludersi con conferma, rideterminazione o revoca. Nel caso concreto l’Amministrazione ha applicato il diverso tasso in forza dell’art. 2, comma 14, d.m. n. 527/1995.

Quanto al dedotto vizio motivazionale, il Collegio chiarisce che il TAR ha ravvisato non un difetto di motivazione ma un errore logico, corretto mediante remand. Il mancato esame di un motivo è vizio emendabile in appello (Cons. Stato n. 409/2018). Nel merito, la censura sull’inapplicabilità dell’attualizzazione è respinta: la delibera CIPE 21 marzo 1997, art. 2, punto 10.1, lett. c), richiama espressamente i criteri della legge n. 488/1992.

Il secondo motivo è infondato: la rimessione all’Amministrazione di una nuova determinazione non imponeva al TAR né la fissazione di un termine né la nomina di un commissario ad acta, non vertendosi in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Il terzo motivo è infondato: la condanna in solido è più favorevole all’appellante, e il contributo unificato è posto ex lege a carico della soccombente (Cons. Stato n. 2525/2023), come le spese generali rientrano negli accessori. Il Collegio rileva infine che l’Amministrazione non ha impugnato la sentenza di primo grado. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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