Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per la ripetizione di somme erogate a titolo di anticipazione a professionisti (TAR Marche n. 923 dell’11.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi per la ricostruzione post-sisma, la posizione giuridica del professionista tecnico, al pari di quella del beneficiario del contributo, trova previsione direttamente nella legge e non dipende, nell’an e nel quantum, dalla discrezionalità dell’Amministrazione. Ne consegue che l’atto con cui l’Amministrazione dispone la ripetizione di somme erogate a titolo di anticipazione delle spese tecniche, per un caso di rinuncia al contributo, non costituisce espressione di potestà pubblicistica ma manifestazione del potere di autotutela privatistica, incidente su una posizione di diritto soggettivo. La relativa controversia è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando la qualificazione formale dell’atto impugnato in termini di annullamento o revoca.

Il Fatto

Alcuni professionisti, tecnici incaricati dal proprietario di un immobile danneggiato dal sisma del 2016, avevano richiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 94/2020, l’anticipazione del 50% delle spese tecniche per la progettazione. Con decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione era stato concesso e liquidato l’anticipo per un importo complessivo di € 17.712,97.

Successivamente, il beneficiario del contributo aveva presentato comunicazione di annullamento della richiesta per impossibilità personali. Ritenendo applicabile l’art. 3, comma 1, dell’ordinanza n. 94/2020, che prevede l’immediata ripetizione delle somme nei casi di rinuncia al contributo, l’Amministrazione aveva adottato un provvedimento di revoca totale del decreto di concessione e contestuale recupero delle somme anticipate nei confronti dei professionisti.

I tecnici avevano pertanto impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, chiedendone l’annullamento e la condanna dell’Amministrazione a riaccreditare le somme illegittimamente recuperate.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, ravvisandone la fondatezza. Ha rilevato che, nel caso di specie, alcun contributo pubblico era stato concesso, avendo il beneficiario rinunciato alla domanda, e che la controversia verteva sulla restituzione di una somma versata quale anticipazione per prestazioni professionali funzionali alla concessione del contributo.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’attribuzione dei contributi post-sisma non è soggetta a contingentamento né a valutazione discrezionale, configurandosi l’attività dell’Amministrazione come mero accertamento della spettanza del beneficio sulla base di requisiti obiettivi. Quando l’Amministrazione dispone la ripetizione per difetto dei presupposti, non esercita una attività discrezionale di ponderazione tra interesse pubblico e privato, ma accerta con azione vincolata l’insussistenza dei requisiti.

Conseguentemente, l’atto di ripetizione incide su una posizione di diritto soggettivo alla conservazione del beneficio, con devoluzione della cognizione al giudice ordinario, come già affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza amministrativa conforme.

Il TAR ha infine precisato che l’attività di recupero era rigidamente predeterminata dall’art. 3, commi 1 e 2, dell’ordinanza n. 94/2020, che impone l’immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista, senza margini di discrezionalità. Ha dichiarato pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese in considerazione dell’erronea indicazione, contenuta nell’atto gravato, della possibilità di adire la giustizia amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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