Inottemperanza al giudicato sul beneficio della Carta del docente (TAR Lombardia n. 1343 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della Carta del docente, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina la completa esecuzione per sorte capitale e spese entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, l’esecuzione è garantita dalla nomina di un Commissario ad Acta, chiamato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non è dovuta automaticamente: il suo riconoscimento presuppone la valutazione dei presupposti da parte del Collegio, con possibile pronuncia su successiva istanza in caso di inottemperanza perdurante.
Il Fatto
I ricorrenti, parte nel giudizio di lavoro e procuratore titolare di credito antistatario, hanno ottenuto una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha dichiarato il diritto del ricorrente al beneficio economico della Carta del docente e ha condannato il Ministero a riconoscerlo e ad accreditare la somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, liquidando anche le spese di lite con distrazione.
Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il titolo è passato in giudicato ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad Acta, oltre alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che le pretese fatte valere in giudizio risultano adeguatamente documentate. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il ricorso è pertanto fondato.
L’accertamento dell’inottemperanza impone di ordinare all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, per sorte capitale e per spese, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’ente di completare le procedure necessarie all’adempimento secondo l’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Decorso inutilmente tale termine, un Commissario ad Acta provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente. Il Commissario è nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, con possibilità di delega a dirigente o funzionario e di avvalersi della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., il Collegio non ritiene sussistenti allo stato i presupposti, in ragione dell’esiguità dell’importo da corrispondere. La condanna potrà essere valutata, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.. Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.