Diniego di rinnovo del porto d’armi per uso sportivo fondato sulla mera esistenza di una denuncia-querela (TAR Molise n. 111 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo, l’Amministrazione è titolare di un potere ampiamente discrezionale, ma è sempre tenuta a concludere il procedimento con una determinazione adeguatamente istruita e motivata. La motivazione del diniego non può essere appiattita sulla mera ed astratta esistenza di una denuncia-querela presentata da un terzo, senza che siano stati verificati gli esiti del relativo procedimento. Costituisce, altresì, vizio dell’atto il mancato puntuale confronto con le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, le quali non possono essere superate con un’apodittica formula di stile. Il giudizio di inaffidabilità soggettiva del richiedente, ove non sorretto da un approfondimento istruttorio sugli sviluppi della vicenda, è affetto da un irrimediabile deficit istruttorio e motivazionale che ne determina l’illegittimità, con conseguente annullamento del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per uso sportivo, chiedeva il rinnovo del titolo. Nel corso del procedimento, la Questura di Isernia notificava il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che il soggetto era stato deferito alla Procura della Repubblica per i reati di minaccia e percosse a seguito di una denuncia-querela, senza conoscerne l’esito. Il privato presentava osservazioni documentate, tra cui i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, dimostrando di non essere mai stato iscritto nel registro degli indagati. Nonostante ciò, il Questore adottava il decreto di rigetto, fondandosi esclusivamente sulla predetta denuncia e affermando che le memorie difensive non risultavano idonee a chiarire i fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR riconosce l’assorbente fondatezza delle censure relative al difetto istruttorio e motivazionale. Pur rammentando l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione in materia di armi, il Collegio evidenzia come tale potere debba sempre confluire in determinazioni adeguatamente istruite e motivate.
Nel caso di specie, la motivazione del diniego risulta “appiattita” sulla circostanza della denuncia-querela presentata da un terzo. L’Amministrazione, pur ammettendo nel preavviso di rigetto di non conoscerne gli esiti, non ha svolto alcun approfondimento istruttorio sull’eventuale procedimento penale avviato nei confronti dell’interessato, nonostante questi avesse puntualmente controdedotto in sede di osservazioni.
La sentenza censura altresì la formula utilizzata dall’Amministrazione per superare le memorie difensive del privato, ritenendola apodittica e non sufficiente a soddisfare l’onere di prendere specifica posizione sulle osservazioni presentate. Il provvedimento ha, di fatto, opposto la mera esistenza della denuncia come elemento preclusivo al rinnovo, prescindendo dai suoi esiti.
Di conseguenza, il giudizio di inaffidabilità soggettiva implicito nel diniego risulta viziato, non essendo stato formulato con adeguato approfondimento. Il Collegio dichiara illegittimo il provvedimento per il riscontrato deficit istruttorio e motivazionale e lo annulla, con l’assorbimento delle residue doglianze. L’Amministrazione dovrà rideterminarsi sull’istanza in aderenza ai principi enunciati, mentre le spese di lite vengono integralmente compensate per le eccezionali ragioni di legge.
Nota della Redazione
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