Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 162 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza, intervenuto dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione soccombente in base al criterio della soccombenza virtuale, atteso che il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente è avvenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pescara una sentenza, divenuta esecutiva, che riconosceva il suo diritto alla corresponsione del Bonus Carta del Docente. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, la stessa proponeva ricorso per l’ottemperanza al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al pagamento delle somme spettanti.
Costituitosi in giudizio il Ministero, la causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con nota del 17 marzo 2026, il difensore della ricorrente aveva rappresentato l’avvenuto pagamento delle somme spettanti alla propria assistita, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese a carico dell’Amministrazione.
Conseguentemente, è venuto meno ogni contrasto tra le parti, essendo stato oggettivamente soddisfatto l’interesse originariamente leso. Il Giudice ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, risulti eliminata ogni ragione di controversia.
Quanto alle spese, il Tribunale ha fatto applicazione del criterio della soccombenza virtuale (canone elaborato dalla giurisprudenza amministrativa per il caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere), osservando che il pagamento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Ne è derivata la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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