La rinuncia al riconoscimento del titolo estero non incide sulle graduatorie per le supplenze (TAR Lazio n. 11414 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione conseguito all’estero, presentata al fine di accedere ai percorsi formativi INDIRE, non determina lo scioglimento della riserva con cui il docente è stato iscritto nelle graduatorie per le supplenze. L’art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 71/2024, convertito in L. n. 106/2024, stabilisce che tale rinuncia non ha effetto sullo scioglimento della riserva né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, non comportando la revoca degli incarichi già conferiti. Ne consegue che il docente non può essere escluso dalle graduatorie per la mancanza sopravvenuta del titolo di accesso, dovendosi applicare il principio di conservazione degli effetti legittimamente prodotti dalla precedente iscrizione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente in possesso di una specializzazione per le attività di sostegno conseguita in Spagna, aveva richiesto il riconoscimento del titolo in Italia, ottenendo un diniego che aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio. Nel frattempo, era stato iscritto con riserva nelle graduatorie per le supplenze per la provincia di Latina per il biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS.

Successivamente, il docente presentava rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero per poter accedere ai percorsi formativi INDIRE di cui al D.L. 71/2024, rinunciando altresì al ricorso avverso il diniego. L’Amministrazione, ritenendo venuto meno il titolo di accesso, lo escludeva dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Avverso tale esclusione il ricorrente proponeva impugnativa, sostenendo l’illegittimità del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 71/2024, secondo cui la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall’ordinanza ministeriale n. 88/2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti.

La disposizione, nel sancire il principio di conservazione, deve essere interpretata nel senso che le graduatorie per le supplenze rientrano a pieno titolo tra le procedure di reclutamento protette dalla norma. La rinuncia al riconoscimento, quindi, non può compromettere una posizione in graduatoria già legittimamente acquisita in epoca antecedente sia alla rinuncia sia al diniego.

La Corte ha precisato che l’applicazione del richiamato principio di conservazione impedisce che la scelta di non proseguire nell’azione giudiziale avverso il diniego di riconoscimento possa produrre effetti penalizzanti su rapporti legittimamente instaurati all’origine, come l’iscrizione in graduatoria o il conferimento di incarichi di insegnamento.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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