Revoca nulla osta lavoro fondata su erronea capacità economica (TAR Veneto n. 1694 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato di cui all’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, l’Amministrazione è tenuta a valutare la capacità economica del datore di lavoro con riferimento al numero di istanze di assunzione effettivamente presentate e specificamente indicate nell’asseverazione del professionista abilitato, non potendo fondare il provvedimento su un dato numerico erroneo asseritamente desunto dalle banche dati. L’asseverazione redatta dal professionista ex art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022 costituisce il riferimento necessario per l’istruttoria, sicché il suo recepimento acritico da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, senza considerare le precisazioni del datore di lavoro intervenute nel contraddittorio procedimentale, integra un vizio di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei presupposti, che si riverbera sulla legittimità del conseguente provvedimento di revoca.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di ditta individuale, presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione istanza per il rilascio di un nulla osta al lavoro stagionale in favore di un cittadino del Bangladesh, ottenendo il rilascio del titolo il 31 luglio 2023. Avviato un primo procedimento di revoca, il datore di lavoro precisava di aver richiesto l’assunzione di soli sei lavoratori, producendo la relativa asseverazione di un professionista abilitato. Nonostante ciò, lo Sportello Unico, recependo il parere ostativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, revocava il nulla osta con provvedimento del 29 ottobre 2025, ritenendo la capacità economica insufficiente a coprire il costo di ben sessanta assunzioni.

Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo l’errata valutazione degli elementi di fatto acquisiti al procedimento e la violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, che riserverebbe ai professionisti la verifica della congruità del numero delle richieste, con possibilità per l’Amministrazione di svolgere solo controlli a campione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la tardività e l’inutilizzabilità della documentazione depositata dall’Amministrazione il 25 marzo 2026, oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza sancito dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Ha quindi scrutinato il merito del ricorso, ritenendolo fondato con riferimento al dedotto difetto di istruttoria.

Il Collegio ha osservato che l’Amministrazione ha revocato il nulla osta ritenendo insufficiente il reddito del ricorrente in rapporto all’assunzione di sessanta lavoratori. Tale numero risultava però errato, essendo pari al decuplo di quelli effettivamente richiesti e nominativamente indicati nell’asseverazione trasmessa con pec del 23 aprile 2025 tanto allo Sportello Unico quanto all’Ispettorato. Sia l’organo consultivo sia l’Amministrazione procedente avevano ricevuto la documentazione, del cui contenuto avrebbero dovuto tener conto, e l’avere invece fondato la revoca su un presupposto numerico errato integra un vizio di difetto di istruttoria e di erronea valutazione dei fatti, che rende illegittimo il provvedimento impugnato.

Quanto alla censura sulla violazione dell’art. 44, comma 1, d.l. n. 73/2022, il Tribunale ha ricostruito la cornice normativa di riferimento, evidenziando che l’art. 3 d.l. n. 145/2024 (conv. in legge n. 187/2024), nel testo applicabile ratione temporis, ha disposto la non applicazione dell’art. 22, comma 5.01, t.u. immigrazione per le domande provenienti da Stati ad elevato rischio (tra cui il Bangladesh), subordinando l’efficacia dei nulla osta già rilasciati al positivo espletamento delle verifiche dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Poiché nel caso di specie il visto di ingresso non era stato ancora rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto, l’efficacia del nulla osta era sospesa e condizionata a tali verifiche.

In conclusione, il ricorso è stato accolto con annullamento del provvedimento di revoca per difetto di istruttoria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, tenuta ad effettuare le prescritte verifiche ai sensi dell’art. 3, d.l. n. 145/2024. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza, liquidate in misura ridotta avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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