Permesso di soggiorno stagionale: il superamento dei nove mesi non ne impedisce il rilascio se è possibile la conversione (TAR Veneto n. 1691 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può fondarsi esclusivamente sull’avvenuto superamento del periodo massimo di nove mesi di attività lavorativa di cui all’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, qualora il richiedente abbia ancora interesse al rilascio del titolo in quanto presupposto per esercitare la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato prevista dal comma 10 del medesimo art. 24. La presentazione della domanda di conversione o di verifica della sussistenza di una quota, anche oltre i termini, non è irrimediabilmente tardiva, rivestendo il relativo termine carattere ordinatorio, con l’obbligo per l’Amministrazione di esaminare l’istanza nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, stipulava un primo contratto di soggiorno e presentava tempestivamente domanda per il rilascio del relativo permesso di soggiorno. Dopo aver lavorato per alcuni mesi, instaurava un nuovo rapporto di lavoro stagionale con un diverso datore di lavoro. L’Amministrazione, tuttavia, non provvedeva tempestivamente e, a distanza di circa un anno, disponeva l’archiviazione della domanda, ritenendo il lavoratore privo di titolo per aver già superato il periodo massimo di nove mesi di soggiorno.
Non avendo ricevuto risposta in termini, il ricorrente impugnava l’archiviazione, deducendone l’illegittimità per mancata comunicazione del preavviso di rigetto e per l’erronea applicazione dei limiti temporali. In seguito a un’ordinanza cautelare che disponeva il riesame, l’Amministrazione emanava un nuovo provvedimento di rigetto, avverso il quale il ricorrente proponeva motivi aggiunti, ribadendo l’interesse al rilascio del permesso di lavoro stagionale in funzione della sua conversione in permesso per lavoro subordinato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha preliminarmente dichiarato l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato il primo provvedimento sostituito da quello di rigetto successivo, avente natura di atto di conferma, impugnato con i motivi aggiunti. Nel merito, il Collegio ha invece accolto il ricorso, ritenendo fondata la tesi del lavoratore.
Richiamato il quadro normativo, il giudice ha osservato che il permesso di soggiorno stagionale non solo autorizza lo svolgimento di attività lavorativa per un periodo limitato, ma costituisce anche il titolo presupposto per richiedere, al ricorrere dei requisiti, la conversione in permesso per lavoro subordinato. La circostanza che il lavoratore abbia già maturato il periodo massimo di nove mesi non elide l’interesse al rilascio del titolo, poiché esso potrebbe comunque essere utilmente convertito.
Quanto alle ragioni ostative ulteriori, il Tribunale ha rilevato, da un lato, che l’Amministrazione non ha provato la mancata presentazione del ricorrente alla convocazione per il fotosegnalamento, e dall’altro, ha valorizzato la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 6), d.l. n. 145/2024, che ha espunto il riferimento alle quote dall’art. 24, comma 10, cit. Tale modifica, operante al momento dell’adozione del provvedimento, imponeva all’Amministrazione di valutare la domanda di conversione senza potersi arrestare alla verifica della disponibilità delle quote, secondo il principio tempus regit actum.
Infine, la Corte ha chiarito che il termine per richiedere la conversione non ha natura perentoria ma ordinatoria, come già affermato dalla giurisprudenza (citando Consiglio di Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 7989 e Consiglio di Stato, sez. II, 10 luglio 2019, n. 4854); l’Amministrazione, pertanto, non poteva limitarsi a eccepire l’asserita tardività, ma doveva esaminare nel merito l’istanza presentata dal lavoratore.
In accoglimento dei motivi aggiunti, il provvedimento di rigetto è stato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite e alla refusione del contributo unificato in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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