Monetizzazione aree e titoli edilizi diretti: obbligo solo se il PGT lo prevede (TAR Lombardia n. 2462 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire ha natura onerosa e l’obbligo di corresponsione del contributo di costruzione si correla all’incremento del carico insediativo. L’ulteriore obbligo di cessione gratuita delle aree per opere di urbanizzazione, ovvero di monetizzazione sostitutiva, può essere imposto solo nei casi specificamente individuati dallo strumento di pianificazione urbanistica e non può essere preteso per gli interventi assentibili con titolo edilizio diretto, allorché il PGT non lo preveda. Tale obbligo non può essere desunto dalla Relazione di Piano, che non ha carattere prescrittivo, né dalla previsione del titolo edilizio convenzionato o accompagnato da atto unilaterale d’obbligo, che costituisce species diversa dal titolo diretto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il permesso di costruire rilasciato dal Comune per un intervento di ampliamento in sopraelevazione di un edificio esistente, nella parte in cui l’Amministrazione richiedeva il versamento di una somma a titolo di monetizzazione per dotazioni di attrezzature pubbliche. Avendo già provveduto al pagamento, il ricorrente chiedeva l’annullamento del titolo edilizio e la condanna dell’ente alla restituzione di quanto versato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura con cui si deduceva l’assenza, nelle norme di attuazione del vigente PGT, di una disposizione che consentisse al Comune di pretendere la monetizzazione per gli interventi assentibili con permesso di costruire diretto.
Richiamato il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, il Collegio ha ricordato che l’obbligo di cessione gratuita delle aree sorge di norma in occasione della trasformazione di fondi o per interventi che introducano un carico urbanistico tale da richiedere nuove opere. In Regione Lombardia, l’art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 2005 demanda al piano dei servizi l’individuazione delle dotazioni da assicurare nei piani attuativi, mentre l’art. 51, secondo comma, della medesima legge richiede che il PGT indichi i casi in cui i mutamenti di destinazione d’uso comportino un aumento del fabbisogno di aree. Pertanto, l’obbligo di cessione presuppone la specifica individuazione da parte dello strumento urbanistico, non potendo altrimenti configurarsi una prestazione patrimoniale imposta in violazione dell’art. 23 Cost.
Il Collegio ha quindi esaminato la disciplina del PGT comunale, rilevando che l’art. 32, comma 3, delle NTA subordina la dotazione di attrezzature pubbliche alla pianificazione attuativa ovvero ai titoli convenzionati o accompagnati da atto unilaterale d’obbligo. Ha così disatteso la tesi del Comune, secondo cui tale previsione legittimerebbe la richiesta di cessione anche per gli interventi diretti, evidenziando come l’art. 19, comma 3, delle NTA qualifichi il permesso di costruire accompagnato da atto unilaterale d’obbligo come istituto distinto dal titolo diretto, prescrivibile solo nei casi espressamente indicati dal PGT.
L’intervento in esame ricadeva in un ambito prevalentemente residenziale per il quale l’art. 21 delle NTA prevedeva esclusivamente il titolo edilizio diretto. In assenza di una specifica previsione, la richiesta di monetizzazione è stata dichiarata illegittima, con annullamento parziale del titolo e condanna del Comune alla restituzione della somma versata.
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Nota della Redazione
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