Esclusione dal concorso per seconde assenze anche giustificate (Cons. Stato n. 6742 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 103, che sanziona con l’esclusione dalla graduatoria l’assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all’accertamento dell’idoneità, realizza un bilanciamento non irragionevole tra l’interesse del candidato impossibilitato per caso fortuito e le esigenze di celere conclusione della procedura di stabilizzazione. La disposizione, adottata a seguito di procedura di infrazione per il recepimento della direttiva 1999/70/CE, non viola gli artt. 3, 32 e 97 Cost. Non sussistono i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale, non ravvisandosi discriminazioni né violazioni della parità di trattamento. Il principio tempus regit actum giustifica l’applicazione della norma ai soli candidati assenti dopo la sua entrata in vigore.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, riservata al personale volontario, indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018. Convocato alla prova di capacità operativa, inviava certificazione medica attestante l’impossibilità di partecipare alla seduta di prima convocazione; la prova veniva rinviata e, due giorni prima della nuova data, l’interessato trasmetteva ulteriore certificato di prosecuzione della malattia.
L’Amministrazione, considerandolo assente non giustificato, ne disponeva l’esclusione ai sensi dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023, poi confermata con decreto dirigenziale di esclusione dalla graduatoria finale. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; il candidato proponeva appello, riproponendo la questione di legittimità costituzionale della norma.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta il nucleo della controversia: la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, del d.l. n. 69/2023 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97 Cost. L’appellante sostiene che la sanzione dell’esclusione per la seconda assenza, pur giustificata da certificato medico, sacrifichi irragionevolmente il diritto alla salute e la par condicio tra i concorrenti.
La Sezione richiama il proprio precedente (Sez. III, 30 gennaio 2025, n. 724), reso su fattispecie analoga e con argomenti sovrapponibili. La norma nasce per dare attuazione alla procedura di infrazione relativa al recepimento della direttiva 1999/70/CE: la stabilizzazione persegue esigenze di celerità ulteriori rispetto a quelle ordinarie dei concorsi, funzionali a interrompere l’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi comunitari.
Tale esigenza non è perseguita in modo irragionevole, perché la sanzione è collegata solo al secondo episodio di mancata partecipazione, anche se giustificata. Il legislatore realizza così un bilanciamento non sproporzionato tra l’interesse del candidato a non essere sacrificato dall’assoluta impossibilità di partecipare per caso fortuito e la necessità di una celere conclusione della procedura.
Il giudice di prime cure, qualificata la disposizione come legge-provvedimento, aveva ritenuto rispettati i parametri costituzionali e non aveva ravvisato i presupposti per la questione di legittimità costituzionale. La Sezione condivide tale ricostruzione: la scelta legislativa non è arbitraria né irragionevole, e la contrazione dei principi di imparzialità e buon andamento non intacca il nucleo essenziale della procedura.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento per l’applicazione della norma ai soli candidati assenti dopo l’entrata in vigore del decreto, il Collegio osserva che opera il principio tempus regit actum, trattandosi di procedura che ha attinto in modo dinamico alla graduatoria. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.